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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15741/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato tratto a giudizio e condannato per aver violato, in tre distinte occasioni tra il 26 e il 28 maggio 2017, una prescrizione imposta dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Bari, consistente nel non rincasare oltre le ore 22:00. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione contestava il trattamento sanzionatorio, in particolare l'applicazione della recidiva infraquinquennale che aveva inciso sulla pena mediante dichiarazione di equivalenza con le attenuanti generiche, sostenendo implicitamente che la Corte di appello non avesse correttamente valutato tale aggravante. La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva analiticamente motivato sulla rilevanza della ricaduta nel reato come indice di maggiore pericolosità sociale, maggiore colpevolezza e mancato apprendimento dalla precedente condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente e adeguatamente valutato la recidiva infraquinquennale, evidenziando la commissione dei fatti a breve distanza dalla precedente condanna, la conseguente accentuata pericolosità sociale e la maggiore colpevolezza dell'imputato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

    obbligo di soggiorno in Bari; non rincasare oltre le ore 22:00

    la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione integra il fatto accertato a carico dell'imputato

  • recidiva infraquinquennale

    la sua applicazione è giustificata dalla ricaduta nel reato a breve distanza dalla precedente condanna, quale indice di maggiore pericolosità sociale e colpevolezza

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La recidiva infraquinquennale può essere valorizzata quando la commissione del nuovo fatto a breve distanza dalla precedente condanna riveli una persistente adesione al crimine, maggiore pericolosità sociale e maggiore colpevolezza.
  • La motivazione sull'applicazione della recidiva è adeguata quando il giudice dia conto in modo analitico della ricaduta nel reato e del significato sintomatico del comportamento rispetto alla capacità del soggetto di conformarsi alla legge.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura infondata sulla valutazione già compiuta dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo vizio di legittimità.
  • La violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale costituisce condotta rilevante ai fini della responsabilità penale quando l'obbligo inosservato sia specificamente contestato e accertato in fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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