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Sentenza

Sentenza del 12/03/2020 n. 7075 - Corte di Cassazione

Accise - Sanzioni - Prelievo irregolare energia elettrica - Rilevazione effettuata da un dipendente Enel - Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Imposizione di sanzione amministrativa per prelievo irregolare di energia elettrica (art. 59, D.Lgs. n. 504/1995). La violazione era stata contestata sulla base di un verbale redatto da dipendenti ENEL, i quali, alla presenza dei carabinieri, avevano constatato un allaccio diretto tramite cavo collegato a un contatore distaccato e trasportato nell'abitazione di campagna del P.; il P. aveva dichiarato, sempre in presenza dei carabinieri, di aver effettuato personalmente l'allaccio. In Cassazione il ricorrente contestava: (i) la validità probatoria del verbale redatto da dipendenti ENEL sostenendo che tali dipendenti non avrebbero i poteri di verifica previsti dal D.Lgs. 504/1995 e che il loro atto non sarebbe atto pubblico; (ii) la carenza motivazionale dell'atto di contestazione per mancata indicazione degli elementi (fattura ENEL e metodo di calcolo) tali da permettere il contraddittorio e il diritto di difesa, deducendo difetto dell'atto presupposto e mera costruzione di presunzioni.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondate entrambe le censure: (1) i dipendenti ENEL, in quanto appartenenti a un organismo erogatore di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica e incaricati dell'esazione dei corrispettivi, svolgono funzioni riconducibili alla pubblica amministrazione e assumono la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio; conseguentemente è attribuita pubblica fede agli accertamenti da loro effettuati e verbalizzati, e tali accertamenti sono stati fatti propri dall'Agenzia delle Dogane e trasfusi nell'atto di contestazione; (2) l'atto di contestazione ha richiamato i dati della fattura ENEL relativi al periodo dei prelievi e ha indicato i criteri legali di calcolo dell'accisa e dell'addizionale, consentendo al ricorrente di comprendere il metodo di determinazione della sanzione. Inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui in sede di legittimità non è possibile rimettere in discussione l'accertamento di fatto svolto dal giudice del merito. Sono state liquidate le spese di giudizio a carico del ricorrente e disposto l'onere del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. n. 228/2012.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (art. 59)

    Disciplina la sanzione per prelievo irregolare di energia elettrica; la Corte conferma l'applicabilità della sanzione sulla base degli accertamenti probatori regolarmente acquisiti e trasfusi nell'atto di contestazione.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (art. 58)

    Citato dal ricorrente per sostenere che i poteri di verifica spettano a funzionari fiscali o Guardia di Finanza; la Corte distingue tra i poteri attribuiti dalla norma e la natura pubblicistica degli accertamenti compiuti dai dipendenti ENEL, ritenendo questi ultimi idonei a produrre pubblica fede nei fatti da loro constatati.

  • Legge 26 aprile 1990, n. 86

    Richiamata in relazione ai criteri per individuare la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: non conta la forma giuridica dell'ente ma la natura delle funzioni esercitate.

  • Codice Penale (art. 357, art. 358)

    Articoli richiamati per distinguere tra pubblico ufficiale (chi forma o concorre a formare la volontà della pubblica amministrazione o esercita poteri autoritativi/certificativi) e incaricato di pubblico servizio (residuale); la Corte ritiene che i dipendenti ENEL rientrino in tali figure a seconda dei compiti svolti.

  • Codice Civile (artt. 2697, 2699, 2700)

    Norme relative all'onere della prova e ai mezzi di prova; la Corte richiama i limiti dell'impugnazione in Cassazione quando mira a rimettere in discussione valutazioni di fatto operate dal giudice di merito.

  • Codice di Procedura Civile (art. 100, art. 360 c.p.c.)

    Art. 100 (onere di allegazione/prova) e art. 360 (motivi di cassazione) utilizzati nel quadro delle censure; la Corte precisa che le questioni attinenti alla valutazione dei fatti non sono sindacabili in Cassazione se non nei motivi previsti.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 21‑septies, art. 3)

    Richiamate in relazione ai requisiti di motivazione degli atti amministrativi e al diritto di accesso; la Corte ritiene che l'atto di contestazione contenesse gli elementi essenziali e il richiamo alla fattura ENEL fosse sufficiente per consentire il contraddittorio.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7)

    Norma sul diritto di difesa e trasparenza nei confronti del contribuente; la Corte valuta che il diritto di difesa non sia stato compromesso in quanto era possibile comprendere il metodo di calcolo della sanzione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 17, comma 1)

    Riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie; utilizzato nel contesto delle censure sulla regolarità della contestazione.

  • Codice Civile (art. 2727 e ss.)

    Norme sui mezzi di prova tecnici; citate dal ricorrente in ordine alla presunta carenza probatoria, ma la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi acquisiti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1‑quater)

    Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo a carico della ricorrente per il ricorso integralmente rigettato, ai sensi della L. n. 228/2012.

  • Legge 11 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, comma 17)

    Modifica richiamata per applicare il contributo unificato aggiuntivo in caso di impugnazione integralmente rigettata.

Massime di principio

  • Gli accertamenti compiuti da dipendenti di enti erogatori di servizi pubblici possono avere efficacia probatoria rilevante: se le funzioni svolte sono disciplinate da norme pubblicistiche essi possono essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con conseguente attribuzione di pubblica fede alle loro constatazioni.
  • La qualificazione dell'ente come soggetto di diritto pubblico o privato è meno rilevante rispetto alla natura della funzione svolta: conta il contenuto pubblico dell'attività esercitata.
  • In sede di impugnazione in Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione delle valutazioni di merito sui fatti (valutazione della prova o ritenuta della dichiarazione resa in contraddittorio) salvo motivi di diritto specifici ammessi dalla legge; le censure che di fatto chiedono la riapertura del giudizio di fatto sono inammissibili.
  • L'atto di contestazione amministrativa può validamente richiamare documenti esterni (es. fatture) purché fornisca elementi sufficienti per comprendere il metodo di calcolo e consentire l'esercizio del diritto di difesa: il semplice richiamo, se adeguatamente identificabile, non annulla la legittimità dell'atto.
  • Chi contesta una sanzione fondata su accertamenti tecnici deve proporre elementi di prova specifici e contrari per superare la presunzione di attendibilità degli atti ufficiali; mere contestazioni generiche o presunzioni di presunzioni sono normalmente insufficienti.
  • La presenza di forze dell'ordine al momento dell'accertamento e le dichiarazioni rese dall'interessato in loro presenza rafforzano il valore probatorio del verbale.
  • In materia di tributi e sanzioni, è opportuno verificare sia la regolarità formale dell'atto di contestazione sia la completezza degli elementi di calcolo; tuttavia, l'assenza di dettaglio solo apparente può essere superata se dalla documentazione riferita è agevole ricostruire il metodo di determinazione.

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