Sentenza n. 2550/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 208/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all’accredito di 1.000 euro a titolo di carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 208/2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare in suo favore il beneficio della carta del docente relativo agli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, per complessivi 1.000 euro. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Marsala, attestato dalla cancelleria il 25 febbraio 2026, nonché il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, essendo la sentenza stata notificata all’amministrazione il 21 marzo 2025. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento della somma spettante, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni pubbliche; il rispetto del termine costituisce condizione per la proponibilità dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta del docente riconosciuto nel giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La previsione sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, dettata per le ottemperanze relative ai decreti ex l. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto spontaneamente agli obblighi da essa derivanti.
- Nel caso di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudizio di ottemperanza è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato esecutivo, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- La previsione secondo cui il commissario ad acta opera senza ulteriore compenso, contenuta nell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro.
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