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Ordinanza

Ordinanza n. 4127/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202601494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e dell'autorizzazione all'ingresso nell'ambito della procedura flussi 2021; nelle more è stato adottato un nuovo provvedimento di revoca

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 3 dicembre 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato e l'autorizzazione all'ingresso rilasciati nell'ambito della procedura flussi 2021. Nel corso del giudizio la Prefettura di Roma ha adottato un nuovo provvedimento di revoca in data 9 luglio 2026. La difesa del ricorrente ha quindi chiesto un termine, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., per proporre motivi aggiunti contro il nuovo atto. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i vizi di legittimità dedotti contro il provvedimento originario.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta di termine per il deposito dei motivi aggiunti, ritenendo necessario rinviare la trattazione della domanda cautelare e del ricorso a una successiva camera di consiglio, così da consentire al ricorrente di impugnare il nuovo provvedimento di revoca. Ha rimesso al Presidente della Sezione la fissazione della nuova camera di consiglio dopo il deposito dei motivi aggiunti. L'ordinanza non decide nel merito la legittimità della revoca originaria o di quella successiva, né concede o nega la sospensione cautelare.

Norme richiamate

  • art. 43 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per concedere al ricorrente il termine necessario alla proposizione di motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento di revoca.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla domanda incidentale di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato; l'ordinanza rinvia la relativa trattazione senza pronunciarsi sul fumus o sul periculum.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento incidente sulla medesima situazione sostanziale già controversa, il giudice può concedere il termine previsto dall'art. 43 c.p.a. per la proposizione di motivi aggiunti e rinviare la trattazione, così da consentire l'impugnazione del nuovo atto nel contraddittorio processuale.
  • La richiesta di motivi aggiunti contro un nuovo provvedimento di revoca può giustificare il rinvio della trattazione della domanda cautelare, senza che il giudice debba anticipare la decisione sulla legittimità dell'atto originario o su quella del nuovo atto non ancora impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivi aggiunti e ricorso incidentaleTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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