Sentenza n. 277/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 162/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24/01/2024, notificata il 31/01/2024 e passata in giudicato, con cui il suddetto Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente di euro 1.402,62, maggiorata di interessi legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto in suo favore euro 1.402,62 a titolo di Retribuzione Professionale Docente, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale ed era stata prodotta in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., nella formulazione applicabile dopo le modifiche del d.lgs. 149/2022. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero ha dichiarato di avere avviato gli adempimenti necessari, ma non ha dimostrato l'effettivo pagamento. Anche il prospetto successivamente depositato, che indicava la pratica come "in liquidazione" e l'importo come esigibile dal 13 novembre 2025, non provava l'accredito delle somme. La ricorrente ha pertanto insistito per l'accoglimento della domanda e per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali e sostanziali per l'ottemperanza. Ha verificato la regolarità della notificazione del titolo giudiziale, la sua definitività e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione, termine applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Nel merito, ha rilevato che il Ministero non aveva provato l'integrale esecuzione del giudicato: l'avvio della procedura contabile o amministrativa e la mera indicazione dello stato "in liquidazione" non equivalgono all'effettivo pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate dalla sentenza civile, comprensive degli interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'integrale esecuzione. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione ordinaria del dipendente pubblico, in quanto attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per le eventuali valutazioni di competenza, considerata la serialità delle inottemperanze ministeriali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni, si applica anche alla proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere utilizzata ai fini dell'ottemperanza se attestata conforme all'originale secondo la disciplina vigente, senza necessità della spedizione in forma esecutiva dopo l'abrogazione di tale requisito.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina che ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorrente deve dimostrare la definitività e la rituale notificazione del titolo, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; tale termine è applicabile anche all'azione di ottemperanza.
- La mera attivazione del procedimento amministrativo o contabile finalizzato al pagamento, così come l'indicazione della pratica come "in liquidazione", non dimostra l'adempimento del giudicato: l'Amministrazione deve provare l'effettivo accredito delle somme dovute.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'Amministrazione in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione ordinaria dell'amministrazione di appartenenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →