Ordinanza n. 218/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale conclusiva delle conferenze di servizi relative al procedimento di bonifica, deliberazione della Giunta comunale e atti connessi, nonché nota comunale che comunica la necessità di affidare la progettazione degli interventi di bonifica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari hanno impugnato la determinazione dirigenziale conclusiva di diverse conferenze di servizi, la deliberazione della Giunta comunale e gli atti presupposti e connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Con motivi aggiunti hanno chiesto la sospensione anche in relazione alla nota comunale del 3 luglio 2026. Dal testo emerge che la controversia riguarda la presenza, da lungo tempo, di una sostanza pericolosa nei locali di proprietà dei ricorrenti e il procedimento di bonifica ambientale. In sede cautelare, i ricorrenti contestano la contaminazione e la riferibilità dell’intervento al locale denominato “S”, ma il provvedimento non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti. Ha rilevato che è indiscussa la presenza da lungo tempo della sostanza pericolosa nei locali dei ricorrenti e che è incontestata la necessità di concludere prontamente il procedimento di bonifica. Quanto alla nota comunale del 3 luglio 2026, il Collegio ha ritenuto non provato quale danno grave e irreparabile potrebbe derivare alla res dall’avvio, alternativamente da parte dell’Ente o della proprietà, dell’affidamento della progettazione degli interventi di bonifica finalizzati alla presentazione di un Progetto Operativo di Bonifica. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente, allo stato, l’interesse primario alla pronta conclusione del procedimento a tutela delle matrici ambientali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti per Euro 1.000,00 oltre accessori in favore del Comune di Parma; sono state compensate nei confronti dell’Ausl di Parma e nulla è stato disposto nei confronti di Arpae, non costituita.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la prova di un danno grave e irreparabile e ha effettuato il bilanciamento degli interessi, respingendo l’istanza.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un atto amministrativo richiede la prova di un danno grave e irreparabile; in assenza di tale prova, l’istanza deve essere respinta.
- Nel giudizio cautelare, quando sia necessaria la rapida conclusione di un procedimento di bonifica per la tutela delle matrici ambientali, l’interesse ambientale alla prosecuzione del procedimento può prevalere sull’interesse privato alla sospensione degli atti, se il pregiudizio allegato dal ricorrente non risulta adeguatamente dimostrato.
- La contestazione della contaminazione o della riferibilità dell’intervento, in mancanza di una dimostrazione cautelare del pregiudizio grave e irreparabile derivante dagli atti impugnati, non impedisce la prosecuzione delle attività amministrative finalizzate alla progettazione della bonifica.
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