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Sentenza

Sentenza n. 287/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto del Prefetto della Provincia di Isernia n. 32291 del 6.08.2025, con il quale è stato disposto, nei confronti dell’odierno ricorrente il divieto in via definitiva di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; - del Decreto del Questore di Isernia n. 6585/CAT.6.F/P.A.S./2025 del 14.03.2025, di revoca della licenza di porto d'armi uso caccia, unitamente al decreto prefettizio n. 36465 del 10.09.2025, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il primo; - nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, quali: - il decreto prefettizio n. 9326 del 7.03.2025, con cui è adottato nei confronti del ricorrente il divieto cautelare di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; - la nota di controdeduzioni del Comando provinciale dei Carabinieri di Isernia prot. 67841/15-4 “P” del 4.07.2025; - la relazione istruttoria della Questura di Isernia n. 11690 del 30.05.2025, nonché delle comunicazioni del Comando provinciale dei carabinieri di Isernia nn. 105/1, 105/1-1 del 31.01.2025, 105/1-2 del 3.02.2025 e 104/1-3 del 4.02.2025, di contenuto non conosciuto; - della nota prot. 3212/cat.6.F/Div.P.A.S./2025 del 10.02.2025, con la quale la Questura di Isernia ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento di revoca della licenza per uso caccia n. 153469-P; - di tutti gli altri atti, verbali, rapporti, comunicazioni, comunque denominati, inerenti ai citati provvedimenti, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202500354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto definitivo di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, revoca della licenza di porto d'armi per uso caccia e rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi, il provvedimento questorile di revoca della licenza di porto d'armi per uso caccia, il rigetto del ricorso gerarchico e gli atti presupposti. Ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS, dell'art. 3 l. 241/1990 e dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché la lesione del diritto di difesa, difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, abnormità e sviamento. In particolare, ha negato di avere partecipato a una battuta di caccia al cinghiale vietata, sostenendo di essere impegnato in altra attività venatoria consentita e di trovarsi in un'area diversa da quella dell'incidente. Ha contestato che il collegamento alla medesima frequenza radio dimostrasse la partecipazione alla battuta, ha negato che il proprio atteggiamento fosse stato elusivo o non collaborativo durante le indagini e ha lamentato di non avere avuto accesso ai rapporti e agli atti istruttori richiamati dall'Amministrazione. Ha inoltre sostenuto che i fatti contestati, anche ove accertati, avrebbero potuto integrare mere irregolarità contravvenzionali, non idonee a fondare un giudizio di inaffidabilità nell'uso delle armi. È stata proposta anche un'istanza istruttoria per l'acquisizione di ulteriori relazioni e comunicazioni delle forze dell'ordine. Le Amministrazioni hanno chiesto il rigetto del ricorso; il Ministero della Difesa ha eccepito la propria estraneità al giudizio.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso il Ministero della Difesa per difetto di legittimazione passiva, non risultando adottato da tale amministrazione alcun provvedimento lesivo. Ha respinto l'istanza istruttoria, ritenendo gli ulteriori documenti non necessari ai fini della decisione. Nel merito, ha respinto integralmente il ricorso. Il Collegio ha affermato che gli artt. 11, 39 e 43 TULPS attribuiscono all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità del titolare o aspirante titolare di armi: non è necessario un abuso già accertato, essendo sufficiente una prognosi non inattendibile di possibile abuso, fondata anche su fatti isolati, situazioni non penalmente rilevanti o non direttamente attinenti alle armi. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'assenza di illogicità manifesta, arbitrarietà, travisamento dei fatti o carenza dei presupposti. I provvedimenti erano adeguatamente motivati sia con riferimento alla partecipazione del ricorrente al contesto venatorio vietato, sia, soprattutto, al comportamento tenuto dopo il ferimento di un altro cacciatore: i soggetti collegati alla medesima frequenza radio non avrebbero tempestivamente chiamato i soccorsi e il ferito sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso da persona rimasta anonima. Tali circostanze rendevano non illogico il giudizio di inaffidabilità, poiché da chi detiene armi è ragionevole attendersi un comportamento improntato alla tutela dell'incolumità del ferito e alla collaborazione con le indagini. Tale autonoma ragione era sufficiente a sorreggere i provvedimenti. Essendo gli atti plurimotivati, il TAR ha dichiarato non necessario esaminare le censure relative agli ulteriori profili motivazionali, una sola motivazione legittima essendo sufficiente a conservarne l'efficacia. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 TULPS (r.d. 773/1931)

    La licenza di porto d'armi può essere negata o revocata quando il soggetto non offra sufficienti garanzie di buona condotta.

  • art. 39 TULPS (r.d. 773/1931)

    non diano affidamento di non abusare delle armi

    Consente il divieto di detenzione di armi quando, sulla base di una valutazione prognostica discrezionale, il soggetto non offra affidamento di non abusarne.

  • art. 43 TULPS (r.d. 773/1931)

    non diano affidamento di non abusare delle armi

    La revoca o il diniego della licenza non presuppongono un abuso già accertato, ma possono fondarsi sulla ragionevole previsione di un possibile abuso.

  • art. 3 l. 241/1990

    I provvedimenti in materia devono esporre le ragioni del giudizio di inaffidabilità; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente, anche in ragione dell'ampia discrezionalità amministrativa.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La definizione sollecita del giudizio di merito può costituire modalità adeguata di tutela delle esigenze dedotte in sede cautelare.

  • art. 329 c.p.p.

    È stato richiamato dalle Amministrazioni per sostenere la non ostensibilità degli atti coperti dal segreto delle indagini preliminari; la sentenza non fonda tuttavia su tale norma la decisione di merito.

Massime di principio

  • In materia di porto e detenzione di armi, il diniego, la revoca della licenza e il divieto di detenzione possono fondarsi su una valutazione prognostica ampiamente discrezionale dell'inaffidabilità del soggetto, senza che sia necessario un abuso delle armi già accertato o una condanna penale definitiva.
  • Ai fini della prognosi di possibile abuso delle armi possono essere valorizzati fatti isolati e situazioni personali non penalmente rilevanti o non direttamente attinenti all'uso delle armi, purché obiettivamente sintomatici di una carenza di affidabilità rispetto alla tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di pubblica sicurezza relativi alle armi riguarda la ragionevolezza esterna della valutazione amministrativa e si arresta ove non emergano illogicità manifeste, arbitrarietà, travisamento dei fatti o carenza dei presupposti; non può sostituirsi alla prognosi discrezionale dell'Amministrazione.
  • In una situazione di ferimento verificatasi nel contesto di un'attività venatoria, la mancata tempestiva richiesta di soccorsi e un atteggiamento volto a mantenere l'estraneità alla vicenda e a ostacolare la ricostruzione dei fatti possono costituire, autonomamente, elementi sufficienti per ritenere non affidabile il soggetto nell'uso e nella detenzione delle armi.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su motivazioni autonome e plurime, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggerlo; le censure contro le altre motivazioni possono essere assorbite per sopravvenuta carenza di interesse all'esame.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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