Sentenza n. 1956/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso alle informazioni; nonché per la condanna dell’Amministrazione a provvedere all’istanza di accesso avanzata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso alle informazioni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso alle informazioni e ha chiesto la condanna del Ministero della Giustizia a provvedere sull'istanza. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 17 settembre 2025, ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha chiesto la liquidazione del compenso per il difensore, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., in ragione della dichiarazione della ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti per la peculiarità della questione trattata. Il compenso spettante al difensore della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato in complessivi euro 1.106,75, oltre spese generali, IVA e CAP, applicando la riduzione del 50% prevista per la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato
La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato in relazione alla definizione del giudizio.
art. 4, comma 9, d.m. n. 55/2014
ulteriormente ridotta del 50 % su € 2.213,50 per la definizione in rito della controversia
La definizione in rito della controversia giustifica la riduzione del 50% del compenso liquidato al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esaminare il merito della domanda di accesso.
- La definizione in rito della controversia può giustificare la riduzione del compenso spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei limiti e secondo la misura prevista dalla disciplina applicabile.
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