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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33852/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 12/03/2024 che aveva dichiarato la nullità del decreto di latitanza e degli atti successivi, disponendone la restituzione al P.M. Il Tribunale aveva ritenuto che la dichiarazione di latitanza si fondasse su ricerche insufficienti: le ricerche erano svolte su un indirizzo la cui idoneità non era conosciuta, l'imputato risultava irreperibile e cancellato dall'anagrafe capitolina dal 21/07/2014 e non emergeva un domicilio di fatto dove poteva essere cercato per la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare. Il P.M. ha censurato l'ordinanza sostenendo che la giurisprudenza citata non è pertinente, che l'imputato non aveva domicilio né in Italia né all'estero e che l'irreperibilità poteva derivare dalla consapevolezza di essere destinatario di un provvedimento restrittivo; ha chiesto l'annullamento per abnormità e violazione di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha condiviso la requisitoria dell'Avvocato generale secondo cui la valutazione dei presupposti per la declaratoria di latitanza rientra nella discrezionalità del giudice che emette il decreto; l'art. 295 c.p.p. non dettando prescrizioni specifiche sulle modalità di ricerca non vincola la polizia giudiziaria ai criteri dell'art. 165 c.p.p. in materia di irreperibilità. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di Roma circa la necessità di implementare le ricerche e non ha ravvisato profili di abnormità dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 295 cod. proc. pen.

    Riconosciuta la discrezionalità del giudice nel valutare i presupposti della declaratoria di latitanza; l'articolo non impone modalità specifiche di ricerca per la polizia giudiziaria in vista dell'esecuzione della misura.

  • art. 165 cod. proc. pen.

    Di fatto richiamato solo per distinzione: i criteri di irreperibilità previsti dall'art. 165 non vincolano la polizia giudiziaria nell'ambito delle ricerche connesse all'esecuzione di misure coercitive e alla declaratoria di latitanza.

  • Sentenza Sez. 5, n. 5932 del 06/10/2011 (Radu, Rv. 252154)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che il giudice ha ampia libertà di scelta sui luoghi e sulle modalità delle ricerche e che non è sempre esigibile una ricerca nello Stato d'origine in assenza di elementi che indichino la localizzazione dell'imputato.

Massime di principio

  • La declaratoria di latitanza è soggetta alla valutazione discrezionale del giudice che emette il decreto: non basta la mera irreperibilità anagrafica se non si dimostra che le ricerche svolte erano adeguate rispetto alle informazioni disponibili.
  • L'art. 295 c.p.p. non prescrive modalità rigide per le ricerche: la polizia giudiziaria non è automaticamente vincolata ai criteri di cui all'art. 165 c.p.p., perciò ciò che conta è la ragionevolezza e l'idoneità delle ricerche svolte alla luce degli elementi conoscitivi.
  • La nullità del decreto di latitanza per 'abnormità' richiede che sia dimostrata una valutazione manifestamente eccentrica o arbitraria del giudice; la diversa valutazione rimane entro la discrezionalità se motivata.
  • In assenza di indicazioni su un domicilio effettivo o sulla presenza all'estero dell'imputato, non è sempre esigibile che le ricerche si estendano a determinati luoghi (es. Stato d'origine); tuttavia, l'autorità procedente può integrare le ricerche e riproporre la richiesta con nuovi elementi.
  • Il pubblico ministero può ripetere le ricerche e formulare nuovamente la richiesta di latitanza se acquisisce elementi nuovi o più circostanziati; l'eventuale ripresentazione del provvedimento non è preclusa ma richiede maggiore concretezza nella ricerca.

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