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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46839/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si contestava a Giunta Antonino, amministratore delegato di Acea Energia, il delitto di tentato mercato di voto (art. 233 l.f. e art. 236 l.f.) per avere prospettato a Mario Marocco il pagamento di 1.000.000 euro, tramite il Consorzio Chieri Energia, in cambio del voto favorevole al concordato presentato da Altovoltaggio s.r.l. Giunta e Acea impugnavano la condanna pronunciata in appello, deducendo in particolare che non vi fu alcuna trattativa bilaterale né adesione o anche minima apertura dal destinatario della proposta (quindi la fattispecie tentata non sarebbe configurabile), oltre a vizii istruttori e di motivazione relativi alla rinnovazione dell'audizione dei testi e alla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza sulla non configurabilità del tentativo in assenza di una trattativa bilaterale e di atti idonei, diretti in modo non equivoco, posti in essere da entrambe le parti. Ha quindi annullato la sentenza della Corte di Appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e condannato l'imputato; sono state altresì annullate le statuizioni civili correlate. La Corte ha spiegato che la fattispecie dell'art. 233 l.f. è reato con struttura consensuale e plurisoggettiva, e il tentativo richiede uno stadio di negoziazione effettivo e unidirezionalmente non sufficiente è la semplice proposta non accolta.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sul tentativo: la Cassazione ricorda che il tentativo di un reato plurisoggettivo richiede atti idonei diretti in modo non equivoco alla consumazione e, per reati di struttura bilaterale, anche un coinvolgimento della controparte nella trattativa.

  • art. 233 legge fallimentare (mercato di voto)

    Reato plurisoggettivo e consensuale che punisce la stipula di accordi tra creditore e fallendo (o altri nell'interesse del fallendo) finalizzati a pilotare il voto. La Corte ha interpretato la norma come richiedente la presenza di una reale bilateralità e di un accordo o di trattative idonee a concretizzarlo.

  • art. 236 legge fallimentare

    Richiamata in relazione alla disciplina del concordato preventivo; la Corte ritiene che la tutela delle operazioni concorsuali e del voto richieda la prova di una stipula o di trattative avanzate.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'audizione del teste in Corte d'appello: la Corte ha valutato che la riassunzione della deposizione di taluni testi non fosse necessaria per riformare la sentenza di primo grado, anche se la mancata riassunzione era oggetto di censura dalla difesa.

  • art. 601, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata dalle parti in criticare la motivazione: la Corte ha comunque ritenuto fondata la censura sulla ricostruzione del reato in assenza di bilateralità.

  • art. 115 cod. pen.

    Riferita dalla difesa per sostenere che l'istigazione non accolta non è punibile; la Cassazione concorda nel senso che la mera proposta unilaterale che non incontra adesione non può essere ricondotta al tentativo previsto per la fattispecie bilaterale.

  • art. 322 cod. pen.

    Richiamato a confronto (corruzione/istigazione) per evidenziare che, a differenza di altre fattispecie, non esiste una norma che punisca l'istigazione per il mercato di voto; la Corte usa questo parametro per sottolineare la mancata punibilità della mera proposta unilaterale.

  • art. 62-bis, art. 65 e art. 133 cod. pen.

    Norme relative alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti: la difesa aveva censurato la motivazione della Corte d'appello nella quantificazione della pena; la Cassazione, pur accogliendo il ricorso sul punto principale, richiama l'esigenza di motivare adeguatamente la determinazione della pena.

  • art. 2635 cod. civ.

    Richiamata per confronto privatistico (illecito tra privati) e per evidenziare differenze normative nella punibilità di condotte analoghe fra norme civili e penali.

Massime di principio

  • Per i reati 'di mercato di voto' (art. 233 l.f.) è essenziale la struttura bilaterale: la mera proposta unilaterale non accolta non integra il tentativo penalmente rilevante.
  • Il tentativo di un reato plurisoggettivo richiede atti idonei e non equivoci e, per reati basati su accordo, uno stadio di trattativa tale da far emergere una partecipazione anche minima della controparte.
  • In assenza di una norma specifica che punisca l'istigazione per la fattispecie del mercato di voto, le iniziative infruttuose del proponente rimangono in genere non punibili; l'assenza di adesione del destinatario è centrale.
  • Quando la Corte d'appello riforma una assoluzione di primo grado basandosi su nuova valutazione delle prove, la rinnovazione delle audizioni dei testi di parte può non essere sempre obbligatoria, salvo che sia necessaria per dirimere profili decisivi e controversi.
  • Nella determinazione della pena il giudice deve motivare chiaramente l'applicazione delle riduzioni e l'uso delle circostanze attenuanti, evitando trattamenti non coerenti tra componenti detentive e pecuniarie.

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