Ordinanza n. 860/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione e presa d’atto del progetto di demolizione del fabbricato dei ricorrenti nell’ambito della ricostruzione post sisma 2016
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il progetto definitivo/esecutivo relativo alla demolizione di edifici nella frazione Macchie, nella parte concernente il loro fabbricato, nonché il decreto regionale di approvazione degli interventi, la delibera comunale di presa d’atto dei progetti e l’avviso di deposito e visione degli atti, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. La domanda cautelare è stata respinta in primo grado e l’appello cautelare è stato a sua volta rigettato, valorizzando l’individuazione dell’edificio nel Piano urbanistico attuativo come immobile da demolire e ricostruire con traslazione del sedime, le condizioni di danno strutturale diffuse e l’interesse pubblico alla sicurezza e alla celere ricostruzione. Nel prosieguo, la Regione ha prospettato la sopravvenuta carenza di interesse; i ricorrenti l’hanno contestata, dichiarando comunque di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Il Comune ha sostenuto la cessazione della materia del contendere quanto all’inclusione dell’edificio nel progetto di demolizione, ribadendo però la doverosità della demolizione già prevista dal PUA. Il Collegio ha rilevato la necessità di chiarire le diverse posizioni alla luce di una perizia tecnica dei ricorrenti, attestante l’assenza di pericolo di crollo.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha dichiarato l’improcedibilità o la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto indispensabile acquisire ulteriori elementi sullo stato attuale dei luoghi, dell’area e dell’immobile, nonché sui lavori eseguiti o ancora da eseguire e sull’idoneità delle soluzioni prospettate a tutela degli interessi pubblici e privati. Ha quindi disposto che i ricorrenti e gli enti territoriali resistenti depositino, ciascuno per quanto di competenza, entro centottanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, una relazione illustrativa corredata da rilievi fotografici. La causa è stata rimessa al Presidente del Tribunale per la fissazione di un’udienza straordinaria di merito nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato per il 2027, successivamente alla scadenza del termine assegnato per gli incombenti istruttori. Le precedenti decisioni cautelari restano richiamate, ma non viene adottata una nuova misura cautelare.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione camerale del procedimento.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Indicato quale fondamento della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non dichiarata nell’ordinanza.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Richiamato per la dichiarazione dei ricorrenti di interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata soltanto quando una sopravvenienza di fatto o di diritto renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia, escludendo ogni residua utilità, anche strumentale o morale, per il ricorrente.
- Quando le risultanze processuali sullo stato dei luoghi e sull’attualità dell’interesse pubblico e privato sono controverse, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori prima di decidere sulla procedibilità e sul merito della domanda di annullamento.
- Gli incombenti istruttori possono essere posti a carico sia dei ricorrenti sia delle amministrazioni resistenti, ciascuno per la parte di propria competenza, quando la ricostruzione completa della situazione fattuale richiede il contributo di tutte le parti.
- La dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori impedisce di ritenere automaticamente inutile la decisione di merito, ferma la necessità di verificarne in concreto i presupposti.
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