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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20935/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di appello definito con sentenza di concordato ex art. 599-bis c.p.p., la Corte di appello ha parzialmente riformato la decisione di primo grado e ha rideterminato la pena in anni 5 di reclusione ed euro 2.000 di multa per rapina aggravata, porto abusivo di arma e lesioni personali. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso rilevando che esso investiva un profilo rientrante tra i motivi rinunciati o comunque non deducibili avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto avverso una sentenza di concordato in appello e perché la doglianza riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche, profilo non deducibile in cassazione quando non si contesti la formazione del consenso al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ex art. 599-bis è impugnabile in cassazione solo per censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano dell'impugnazione nei casi di manifesta inammissibilità, come nel ricorso avverso sentenza di concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con ricorso avverso sentenza di concordato in appello, secondo l'orientamento richiamato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello è ammissibile il ricorso per cassazione solo per vizi che incidano sulla formazione del consenso delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le censure che attengono a motivi rinunciati con il concordato, nonché quelle relative a profili di merito come la mancata concessione delle attenuanti generiche, salvo che si denunci un'illegalità della pena perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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