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Sentenza

Sentenza n. 1360/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento prot. GSEWEB/P20200530698 del 7 novembre 2020, con cui il GSE ha rigettato la richiesta di incentivi ex d.m. 16 febbraio 2016; - di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso con quello sopra indicato; nonché per la conseguente concessione degli incentivi di cui alla richiesta di intervento identificata con il codice CT00391678 del 1° luglio 2020.

Giustizia amministrativa202101200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di incentivi del Conto Termico per l'installazione di collettori solari termici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiari incentivi)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego del GSE relativo a una richiesta di incentivi ai sensi del d.m. 16 febbraio 2016 per l'installazione di un sistema solare termico. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2.3, lettere a) e b), dell'Allegato 1 al d.m. 16 febbraio 2016, sostenendo che l'impianto possedeva la certificazione Solar Keymark richiesta e rispettava i requisiti di accesso agli incentivi. In secondo luogo, hanno dedotto difetto di istruttoria, carenza di motivazione, eccesso di potere e illogicità manifesta, contestando che il GSE avesse ritenuto non corrispondenti il volume nominale dell'accumulo termico, indicato in 300 litri, e il dato riportato sulla targa, pari a 272 litri. I ricorrenti hanno spiegato che quest'ultimo valore indicava il volume utile, al quale dovevano aggiungersi il volume delle intercapedini e dei collettori, per un volume complessivo di 282 litri, prossimo al valore incentivabile di 300 litri. Hanno inoltre prodotto dichiarazioni dei produttori attestanti l'equivalenza tecnica e prestazionale dei modelli Unical e Sammler, cui si riferiva la certificazione Solar Keymark. Il GSE aveva preannunciato il rigetto rilevando l'impossibilità di identificare il prodotto installato rispetto ai test report e alla certificazione, e aveva poi confermato il diniego senza confrontarsi adeguatamente con le osservazioni e la documentazione depositate dai richiedenti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla domanda annullatoria, accogliendo con valore assorbente il motivo relativo al difetto di istruttoria e alla carenza motivazionale. Dalla documentazione prodotta già nella fase procedimentale risultavano elementi idonei a consentire al GSE di verificare la corrispondenza tra il prodotto installato e quello oggetto della certificazione Solar Keymark, nonché l'equivalenza tra i modelli Unical e Sammler. La documentazione consentiva inoltre di ricostruire il volume complessivo del sistema in 282 litri, valore da considerare ai fini dell'individuazione del parametro incentivabile di 300 litri. Il provvedimento impugnato si era invece limitato a riprodurre il rilievo del preavviso di rigetto, senza esaminare le spiegazioni fornite in risposta al preavviso e senza considerare il volume delle intercapedini. Anche la relazione depositata dal GSE in esecuzione dell'ordinanza istruttoria ha confermato che gli elementi acquisiti erano idonei a chiarire la corrispondenza del prodotto e avrebbero potuto condurre all'accoglimento dell'istanza. Il TAR ha quindi annullato il diniego. Ha invece respinto la domanda di accertamento della spettanza del beneficio e di sua diretta concessione, poiché permanevano profili di discrezionalità amministrativa o tecnica, ai sensi dell'art. 34, comma 1, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • d.m. 16 febbraio 2016, Allegato 1, art. 2.3, lettere a) e b)

    La disposizione individua i requisiti di accesso agli incentivi per l'intervento oggetto della controversia; il giudizio ha ritenuto che la documentazione disponibile fosse idonea a dimostrare la corrispondenza del prodotto installato con quello certificato e il rispetto del parametro di volume rilevante.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto devono essere effettivamente esaminate nel provvedimento finale; il mancato confronto con elementi istruttori potenzialmente decisivi integra carenza di istruttoria e motivazione.

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può accertare direttamente la spettanza del beneficio quando residuano profili di discrezionalità amministrativa o tecnica, dovendo limitarsi all'annullamento dell'atto illegittimo e alla riedizione del potere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo il rito camerale da remoto previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando il destinatario di un preavviso di rigetto presenta osservazioni e documenti idonei a superare il rilievo ostativo, l'amministrazione deve esaminarli specificamente nel provvedimento finale; la mera riproduzione del preavviso, senza confronto con gli elementi sopravvenuti, integra difetto di istruttoria e carenza motivazionale.
  • Nel procedimento di riconoscimento di incentivi, l'amministrazione deve valutare complessivamente la documentazione tecnica disponibile per verificare l'identità o l'equivalenza del prodotto installato rispetto a quello certificato, senza arrestarsi a una difformità meramente apparente tra dati tecnici riferiti a grandezze diverse.
  • Quando la documentazione procedimentale consente di ricostruire il dato tecnico rilevante, l'amministrazione non può ignorare elementi quali il volume delle intercapedini o dei componenti del sistema se essi incidono sulla determinazione del parametro necessario per l'accesso all'incentivo.
  • L'annullamento del diniego di un beneficio non comporta automaticamente l'accertamento giudiziale della spettanza dell'incentivo quando residuano valutazioni discrezionali amministrative o tecniche rimesse all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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