Sentenza n. 161/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento “del Regolamento del Comune di Volturino, approvato con delibera n° 4 del 19/2/2019 del Consiglio Comunale) avente ad oggetto “L’installazione e l’esercizio degli impianti di Telecomunicazioni per telefonia mobile, Radiotelevisive e Radiodiffusione”), nella sua interezza; ovvero in subordine limitatamente agli art. 2 lett. f, 5 comma 1° lett. b, 7 comma 4°, 11 e 22; ovvero, in via estremamente gradata, limitatamente all'art. 22. - qualsivoglia eventuale atto presupposto, connesso e/o presupponente a quello summenzionato, anche se non conosciuto”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: regolamento comunale sull'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni, telefonia mobile, radiotelevisione e radiodiffusione, limitatamente alle sue disposizioni generali e, in particolare, all'art. 22
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il regolamento comunale nella sua interezza o, in subordine, alcune disposizioni, deducendo contraddittorietà e illogicità rispetto al PRG comunale, violazione dei principi di ragionevolezza e gerarchia delle fonti, violazione e falsa applicazione della normativa regionale e statale in materia di impianti di telecomunicazione, incompetenza comunale in ordine alla riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e gestione degli impianti, violazione della disciplina regionale e statale sull'espropriazione, sviamento e irragionevolezza. La ricorrente gestiva dal 1982 una torre per telecomunicazioni situata in contrada Toppo La Guardia, a circa 400 metri dal nucleo abitato. Il regolamento, all'art. 7, consentiva l'installazione degli impianti soltanto oltre 1.000 metri dal perimetro urbano e, all'art. 22, imponeva ai titolari degli impianti situati in aree non consentite di predisporre entro 90 giorni piani di adeguamento comprendenti la delocalizzazione, prevedendo in caso di inerzia la sospensione dell'attività o la revoca dell'autorizzazione. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso e l'inammissibilità dell'impugnazione autonoma del regolamento, sostenendo che esso avrebbe dovuto essere impugnato insieme all'atto applicativo. La società, con note depositate tardivamente prima dell'udienza, ha chiesto in subordine la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, collegandola però all'accertamento di circostanze estranee ai motivi originari e non introdotte tempestivamente nel giudizio.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, perché la dichiarazione della ricorrente era subordinata all'accertamento di elementi estranei al thema decidendum, non dedotti tempestivamente e non chiaramente emergenti dai precedenti giudizi richiamati. Nel merito processuale, il Collegio ha distinto tra le disposizioni regolamentari generali e astratte, potenzialmente lesive, e quelle immediatamente lesive. Il regolamento nel suo complesso e le disposizioni prive di efficacia lesiva immediata erano impugnabili soltanto congiuntamente all'atto applicativo. La ricorrente non ha dimostrato un rapporto di presupposizione tra il regolamento e l'ordinanza comunale di sgombero e demolizione del 14 marzo 2019; inoltre, tale ordinanza era anteriore alla pubblicazione del regolamento ed era stata annullata in altro giudizio. L'art. 22, invece, imponendo direttamente la presentazione di un piano di risanamento con delocalizzazione dell'impianto entro 90 giorni, era immediatamente lesivo e doveva essere impugnato autonomamente. Tuttavia, anche tale impugnazione è stata ritenuta tardiva: la delibera contenente il regolamento era stata pubblicata all'albo pretorio dal 21 marzo 2019 per quindici giorni, mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 21 febbraio 2020, oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. per gli atti non soggetti a notificazione individuale. Il ricorso è stato quindi dichiarato complessivamente inammissibile e irricevibile. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6 l.r. Puglia n. 5/2002
“adozione di piani e/o regolamenti comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”
La disposizione attribuisce ai comuni il potere di adottare piani e regolamenti relativi al corretto insediamento degli impianti e alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nonché provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento.
art. 10 l.r. Puglia n. 5/2002
Disciplina i piani di risanamento degli impianti, diretti ad adeguarli alla normativa regionale e suscettibili di comprendere la delocalizzazione in siti conformi o idonei, con oneri a carico dei titolari.
art. 7, n. 1, del regolamento comunale
“L’istallazione è consentita unicamente oltre la fascia di mt. 1000 dal perimetro urbano come delimitato dal vigente P.R.G. e nelle tavole previsionali”
La disposizione è stata considerata rilevante per individuare l'immediata lesività dell'art. 22 del regolamento, poiché imponeva la delocalizzazione degli impianti situati entro la fascia di 1.000 metri.
art. 22 del regolamento comunale
“La conseguente attività di delocalizzazione degli impianti dovrà risultare, in ogni caso conforme al presente Regolamento”; “In caso di inerzia dei titolari di impianto, il Comune può disporre la sospensione dell’attività degli impianti ovvero revocarne l’autorizzazione all’esercizio”
La disposizione è stata qualificata come immediatamente lesiva perché imponeva direttamente ai titolari degli impianti un piano di adeguamento comprendente la delocalizzazione entro 90 giorni e prevedeva conseguenze in caso di inerzia.
art. 41, comma 2, c.p.a.
“Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, ... per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione”
Il termine per impugnare direttamente un regolamento immediatamente lesivo decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione quando non è prevista la notificazione individuale.
art. 124 d.lgs. n. 267/2000
“tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi”
La pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni rileva ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione del regolamento comunale immediatamente lesivo.
Massime di principio
- I regolamenti contenenti disposizioni generali e astratte, prive di immediata efficacia lesiva, non sono autonomamente impugnabili: devono essere contestati insieme al provvedimento applicativo che rende concreta e attuale la lesione dell'interesse del destinatario.
- Una disposizione regolamentare è immediatamente lesiva quando impone direttamente al destinatario specifici adempimenti entro un termine determinato e collega all'inerzia conseguenze sfavorevoli, quali la sospensione dell'attività o la revoca dell'autorizzazione; essa deve essere impugnata autonomamente e immediatamente.
- Per gli atti regolamentari immediatamente lesivi non soggetti a notificazione individuale, il termine decadenziale per l'azione di annullamento decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
- Una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse subordinata all'accertamento di circostanze nuove, estranee ai motivi originari e introdotte oltre i termini processuali non consente al giudice di pronunciare l'improcedibilità, perché tali circostanze non appartengono al thema decidendum.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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