Cassazione Civile, Ordinanza n. 10464/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia riguarda un condominio romano nel quale erano in uso dal 2000 tabelle millesimali predisposte da un tecnico e sottoscritte da alcuni condomini. Alcune condomine hanno agito per ottenere la sostituzione di tali tabelle, ritenute nulle o comunque erronee, in ragione di trasformazioni sopravvenute delle unità immobiliari e della divergenza tra i valori effettivi e quelli tabellari. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha respinto il gravame dell'avvocato condomino, salvo correggere il dies a quo dell’efficacia delle nuove tabelle. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) difetto di contraddittorio per mancata chiamata di asserite litisconsorti necessarie, individuate nelle mogli di alcuni condomini, sostenendo che, in regime di comunione legale, esse fossero comproprietarie e che le tabelle avessero natura contrattuale; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti della motivazione, per avere i giudici ritenuto legittima la revisione sulla base della CTU e di una domanda che, secondo il ricorrente, si sarebbe limitata a chiedere l’annullamento per errore delle tabelle del 2000; 3) vizi di legge e di motivazione in relazione alle operazioni peritali, ritenute arbitrarie e in contrasto con i criteri legali di riparto, con specifiche censure sulla stima dei coefficienti, sulla ripartizione delle spese dell’ascensore, delle scale e dei box; 4) violazione delle norme sulla portata temporale della sentenza di revisione delle tabelle, sostenendo che le nuove tabelle non potessero operare dalla pubblicazione della sentenza, bensì solo dal passaggio in giudicato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi, ma ha accolto il quarto, affermando che la sentenza che revisiona le tabelle millesimali ha natura costitutiva e produce effetti solo dal giudicato.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, ha rigettato gli altri tre e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto. Decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha stabilito che le nuove tabelle millesimali sono applicabili solo dal passaggio in giudicato della sentenza di appello, correggendo così la statuizione di primo grado che le faceva decorrere dalla pubblicazione. Ha inoltre mantenuto ferme le liquidazioni delle spese dei gradi di merito per la sostanziale soccombenza del ricorrente e ha compensato le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche escluso che la doglianza sul contributo unificato costituisse un autonomo motivo di ricorso, osservando che l’effetto sull’obbligo di versamento discende automaticamente dall’esito dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
richiamato solo nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata per difetto di contraddittorio
art. 102 c.p.c.
richiamato per sostenere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di asserite litisconsorti necessarie
art. 112 c.p.c.
la Corte ribadisce che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste solo se il giudice attribuisce un bene diverso da quello domandato o introduce un titolo nuovo estraneo alla domanda
art. 115 c.p.c.
invocato nelle censure di merito e di valutazione delle prove; la Corte ne esclude la violazione nei motivi inammissibili o infondati
art. 132 c.p.c.
richiamato per delimitare il vizio motivazionale censurabile in cassazione alle sole anomalie radicali della motivazione
art. 177, lett. a), c.c.
la comunione legale comprende gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio, con esclusione dei beni personali; non opera un automatismo per ogni immobile
art. 179 c.c.
richiamato quale norma che individua i beni personali sottratti alla comunione legale
art. 1118 c.c.
richiamato in relazione ai criteri di partecipazione alle spese e alla tesi della pretesa deroga pattizia
art. 1123 c.c.
citato per escludere che le tabelle in uso potessero essere qualificate come diversa convenzione derogatoria dei criteri legali
art. 68 disp. att. c.c.
norma base per la formazione e revisione delle tabelle millesimali; la revisione è ammessa quando vi sia obiettiva divergenza tra valori effettivi e valori tabellari
art. 69 disp. att. c.c.
consente la revisione/modifica delle tabelle millesimali in presenza di sopravvenute alterazioni dei valori o di errore obiettivo; la sentenza che la dispone ha natura costitutiva
art. 1124 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione delle spese delle scale e dell’ascensore secondo i criteri legali
art. 324 c.p.c.
invocato per contestare il momento di efficacia della decisione sulle tabelle, che la Corte colloca invece al passaggio in giudicato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro di ricorso per denunciare violazioni di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
usato come parametro di ricorso per censurare motivazione e valutazione dei fatti; la Corte ne ribadisce il perimetro ristretto
art. 366, n. 6, c.p.c.
la Corte richiama il difetto di autosufficienza per mancata produzione/trascrizione dei documenti decisivi a fondamento del motivo
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato incidentalmente dal ricorrente in relazione al contributo unificato, ma la Corte osserva che non integra un autonomo motivo di ricorso
art. 8053 del 07/04/2014
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
richiamata per definire le sole anomalie motivazionali rilevanti in cassazione
Cass. n. 906 del 17/01/2018
richiamata per delimitare la violazione dell’art. 112 c.p.c.
Cass. Sez. 2, ord. n. 23793 del 04/09/2024
richiamata per affermare la natura costitutiva della sentenza che modifica le tabelle millesimali
Cass. Sez. 3, sent. n. 5690 del 10/03/2011
richiamata per affermare che, in difetto di diversa disposizione, l’efficacia della sentenza di revisione decorre dal passaggio in giudicato
Massime di principio
- In materia di comunione legale dei coniugi, la qualità di condomino non può presumersi automaticamente dal solo fatto che un immobile sia intestato a un coniuge: occorre verificare in concreto il titolo di acquisto, il regime patrimoniale e la riconducibilità del bene alla comunione, con conseguente necessità di allegazione e prova dei relativi documenti quando si invochi il litisconsorzio necessario.
- La firma di tabelle millesimali da parte di soggetti la cui qualità di condomini non sia provata non è di per sé sufficiente a dimostrare la natura contrattuale delle tabelle o la necessità della partecipazione al giudizio di tutti i firmatari.
- La revisione delle tabelle millesimali è ammissibile quando emerga una obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle unità immobiliari e il valore proporzionale loro attribuito, specie se sopravvengano trasformazioni o innovazioni che alterino significativamente il rapporto originario.
- Le censure in cassazione che investono esclusivamente il merito delle operazioni peritali, senza specifica indicazione dei passaggi decisivi della CTU e senza autosufficiente riproduzione degli elementi rilevanti, sono inammissibili perché sollecitano una rivalutazione del fatto.
- La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica delle tabelle millesimali ha natura costitutiva e, salvo diversa previsione normativa, produce effetti solo dal passaggio in giudicato, non dalla semplice pubblicazione.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice, pur utilizzando risultanze istruttorie diverse, resta nell’ambito del bene della vita richiesto e non introduce un titolo nuovo o estraneo alla domanda.
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