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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23741/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un immobile abusivo per il quale, a seguito di sentenza irrevocabile di condanna per reato edilizio, era stato disposto l'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. 380/2001. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine proposta dagli attuali aventi causa del soggetto originariamente condannato. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno sostenuto che l'ordine di demolizione sarebbe in realtà una misura afflittiva e punitiva, soggetta ai principi di proporzionalità e ragionevolezza e quindi a prescrizione, non potendo essere qualificata come misura ripristinatoria; con il secondo hanno dedotto la violazione del principio di proporzionalità, del diritto all'abitazione e del diritto di difesa, lamentando che il giudice si fosse limitato ad affermazioni astratte senza valutare la concreta situazione familiare, economica e sanitaria degli istanti, l'uso abitativo protratto per oltre trent'anni, l'unicità dell'alloggio e l'impatto della demolizione; con il terzo hanno contestato la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di condono, sostenendo che vi fossero distinte domande di sanatoria riferibili a diversi centri di interesse e che, per un immobile in zona vincolata, fosse sufficiente il procedimento di cui all'art. 146 d.lgs. 42/2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi del tutto infondati sotto il profilo dei primi due motivi e comunque inammissibili quanto al terzo, confermando la correttezza dell'ordinanza impugnata. Ha ribadito che l'ordine di demolizione conseguente a condanna per reato edilizio è misura amministrativa ripristinatoria, doverosa e reale, non soggetta a prescrizione, che non ha natura di pena e che può essere revocata solo se sopravvengano provvedimenti amministrativi assolutamente incompatibili o sananti l'abuso. Ha inoltre affermato che il principio di proporzionalità e il diritto all'abitazione operano solo nella fase esecutiva e devono essere dedotti e provati in modo rigoroso, senza che possano paralizzare in via generale l'ordine demolitorio. Quanto al condono, ha ritenuto inammissibile e infondata la prospettazione difensiva: mancava prova della donazione invocata, l'art. 46 d.P.R. 380/2001 escludeva la validità degli atti traslativi su immobili abusivi, e comunque l'immobile andava considerato unitariamente, con esclusione della frazionabilità ai fini della sanatoria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    prevede che, in caso di condanna per il reato edilizio, il giudice ordini la demolizione delle opere abusive se non sia già intervenuta l'esecuzione; la misura ha natura ripristinatoria e doverosa.

  • art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    individua il reato edilizio cui si collega l'ordine giudiziale di demolizione.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    l'ordine di demolizione, pur non essendo pena, resta soggetto alla tutela convenzionale del diritto di proprietà e alla verifica di proporzionalità.

  • art. 6 § 1 CEDU

    la misura demolitoria deve inserirsi in un procedimento rispettoso del giusto processo; nel caso concreto la garanzia era stata assicurata nel giudizio di cognizione.

  • art. 7 CEDU

    non si applica all'ordine di demolizione perché la misura non ha natura punitiva.

  • art. 8 CEDU

    il diritto al domicilio e alla vita familiare può rilevare nella fase esecutiva della demolizione, ma non in modo assoluto e solo con allegazioni specifiche e rigorose.

  • art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    richiamato dalla difesa, ma ritenuto non decisivo ai fini della legittimità del condono nel caso concreto.

  • art. 32, comma 1, legge 28 febbraio 1985, n. 47

    norma richiamata per il procedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, con termine più ampio per il parere della soprintendenza nei casi di abuso in area vincolata.

  • art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    richiamato come disciplina del permesso in sanatoria, potenzialmente incompatibile con l'ordine di demolizione solo se sopravvenga un provvedimento legittimo e sanante.

  • art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    gli atti tra vivi relativi a edifici abusivi iniziati dopo il 17 marzo 1985 sono nulli se non contengono gli estremi del titolo edilizio o della sanatoria; ciò ha escluso la dedotta donazione utile a frazionare l'immobile ai fini del condono.

  • art. 616 c.p.p.

    regola la condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata ai fini della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità colpevole.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione disposto dal giudice penale a seguito di condanna per reato edilizio ha natura ripristinatoria, reale e doverosa, non punitiva; perciò non è soggetto a prescrizione e non va trattato come una pena.
  • La demolizione può essere revocata o sospesa solo se intervengano atti amministrativi legittimi e assolutamente incompatibili con l'ordine, come una sanatoria o un provvedimento che renda non più abusivo l'immobile; la mera pendenza di una procedura amministrativa non basta.
  • Il giudice penale, al momento della condanna, non deve compiere un bilanciamento discrezionale tra interesse pubblico al ripristino urbanistico e interessi privati: tale bilanciamento è già operato dalla legge nel prevedere la demolizione.
  • Il diritto all'abitazione e il principio di proporzionalità possono essere invocati solo nella fase esecutiva e solo con allegazioni specifiche e rigorose, riferite all'uso dell'immobile come abitazione principale, alla consapevolezza dell'illecito, al tempo trascorso e alle concrete possibilità di soluzione alternativa; non possono essere dedotti in modo astratto per paralizzare l'ordine.
  • L'ordine di demolizione produce effetti anche nei confronti del proprietario attuale o di chiunque abbia un diritto sull'immobile, anche se non autore dell'abuso, poiché il bene abusivo resta oggettivamente lesivo dell'assetto urbanistico finché permane.
  • La successiva alienazione o trasferimento del bene abusivo non elide l'obbligo di demolizione, salvo che intervenga un provvedimento pubblico idoneo a sanare l'abuso o a rendere incompatibile l'ordine; il terzo acquirente può eventualmente agire sul piano civile verso il dante causa.
  • Per ottenere la sanatoria o contestare efficacemente l'insussistenza dei presupposti del condono occorre una prova rigorosa del titolo o del trasferimento invocato; gli atti tra vivi su immobili abusivi possono essere nulli e non fondare legittimazioni frammentate o artificiose.
  • La tutela convenzionale del domicilio e della proprietà non impedisce in astratto la demolizione di un manufatto abusivo, perché nessuno può fare legittimo affidamento sulla conservazione di un bene realizzato in violazione della normativa edilizia.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

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