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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5850/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, limitatamente al diniego della liberazione anticipata riferita ai semestri dal 04/12/2007 al 20/08/2014. Il ricorrente deduceva: (1) vizi di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) per presunta lettura travisante delle risultanze in ordine a due infrazioni del 21/05/2008 e 24/05/2008; si sosteneva che l'accertamento (assenza di risposta al citofono) non provava un allontanamento ingiustificato, essendo presente un provvedimento autorizzativo del giudice della cautela del 24/05/2008 la cui acquisizione era stata chiesta; si lamentava altresì la mancata valutazione della gravità e dell'effettiva incidenza negativa della mancanza sul percorso rieducativo. (2) Violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)) in relazione all'art. 54 Ord. pen., per mancata valutazione complessiva della partecipazione del condannato all'opera rieducativa su tutti i semestri richiesti, e per omessa motivazione circa la rilevanza di un evento commesso in periodo diverso rispetto al semestre valutato e il suo effettivo nocumento alla funzione rieducativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità: le doglianze erano essenzialmente fattuali e non hanno indicato con precisione quale specifico profilo della motivazione fosse carente, contraddittorio o manifestamente illogico, come richiesto dall'art. 606 c.p.p. La Corte ha richiamato i criteri di valutazione dell'art. 54 Ord. pen. e dell'art. 103, comma 2, del Regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 230/2000) in tema di liberazione anticipata, confermando che l'apprezzamento resta discrezionale ma deve avere motivazione logica e completa. Ha inoltre precisato che il giudice di legittimità non può sostituirsi ai giudici di merito nel valutare i fatti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizi della motivazione; la Corte richiede specificità nella denuncia dei vizi motivazionali (non sono ammessi rilievi generici o meramente fattuali)

  • art. 54 Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Stabilisce come requisito per la liberazione anticipata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; la prova di tale partecipazione è centrale per il riconoscimento del beneficio

  • art. 103, comma 2, d.P.R. 30/06/2000 n. 230 (Regolamento di esecuzione)

    "nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna"

    Fornisce i criteri riferiti alla partecipazione al trattamento rieducativo: impegno nel trarre profitto dalle attività trattamentali e mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni e rete esterna

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di riassunto delle conclusioni in sede di motivazione della decisione (riferimento procedurale alla motivazione in sentenza/ricorso)

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso e al criterio per escludere l'inesigibilità per colpa del ricorrente

Massime di principio

  • In cassazione le censure sulla motivazione devono essere specifiche: indicare esattamente quale passaggio motivazionale è carente, perché è contraddittorio o illogico; non sono ammesse contestazioni meramente fattuali o generiche.
  • La Corte di legittimità non rivede i fatti: il suo controllo è limitato all'esame della completezza, coerenza e logicità della motivazione e all'esatta applicazione delle regole di diritto.
  • Per ottenere la liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 Ord. pen. è necessario dimostrare concretamente la partecipazione al trattamento rieducativo secondo i criteri del d.P.R. n. 230/2000 (impegno nelle attività e comportamento corretto verso operatori, compagni e rete esterna).
  • Quando si contesta un provvedimento di rigore basato su infrazioni disciplinari, è utile distinguere e provare sia la gravità intrinseca dell'infrazione sia il collegamento (o la mancanza di esso) fra l'evento e il percorso rieducativo; fornire documenti (es. provvedimenti autorizzativi) e chiederne l'acquisizione in sede di merito.
  • Nel formulare ricorso per cassazione è strategico evitare di impugnare cumulativamente vizi diversi della motivazione; ogni vizio deve essere autonomamente e puntualmente descritto.

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