Sentenza del 08/10/2020 n. 21664 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di rimborso IRES effettuata dalla societa' dopo la chiusura del fallimento: la societa' aveva versato imposte sulla base dell'attivo residuo del fallimento, poi ha chiesto rimborso sostenendo che un ingente credito della banca (che aveva rinunciato all'insinuazione ma non al credito) avrebbe dovuto essere considerato debito deducibile riducendo l'ammontare dell'attivo imponibile. L'Agenzia eccepiva che la societa' non aveva provato l'iscrizione del credito bancario tra le passività del bilancio fallimentare ai sensi del TUIR (art.183) e contestava la valutazione probatoria (art.2697 c.c.). In Cassazione l'Agenzia ha impugnato la decisione della CTR che aveva accolto il rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per vizi di notifica: il gravame non era stato notificato al domicilio eletto dalla soccombente (nuovi difensori/domicilio risultanti negli atti), ma al precedente domiciliatario poi sostituito. Per tale motivo la Corte non ha esaminato nel merito le questioni tributarie sostanziali e ha confermato l'efficacia della decisione di merito (implicitamente favorevole alla societa') dichiarando inammissibile il ricorso dell'Amministrazione. Non si e' provveduto sulle spese vista la mancata costituzione della resistente.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (TUIR), articolo 183
richiamo espresso al precedente articolo 125, comma 2
La norma e' stata richiamata dalla Amministrazione per sostenere che solo i debiti risultanti dal bilancio fallimentare possono ridurre l'ammontare dell'attivo ai fini IRES; la CTR pero' ha valutato la situazione di fatto (esistenza del debito bancario e destinazione dell'attivo residuo) in senso favorevole alla societa'.
Codice Civile, articolo 2697
Rinvio al principio della prova: l'Agenzia sosteneva che incombeva alla societa' l'onere di provare l'iscrizione del credito fra le passivita' del fallimento; la controversia sulla valutazione della prova e' comunque rimasta in secondo piano per la declaratoria di inammissibilita' per vizi di notifica.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, articolo 38
Norma citata dall'Amministrazione in relazione alla materia tributaria e alla modalita' di contestazione e prova dei crediti tributari; la Corte non ha affrontato il merito dell'interpretazione perche' ha deciso per inammissibilita'.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 3
Articolo richiamato dall'Agenzia per censurare la decisione di merito per violazione di legge; la Corte ha pero' rigettato il gravame per motivi processuali relativi alla notifica e al domicilio elettivo.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, articolo 13, comma 1 quater
Menzi one relativa alle spese e al contributo unificato: la Corte osserva che la norma non si applica nel caso del contenzioso perche' la parte ricorrente (Agenzia) e' soccombente e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- In materia di rimborso IRES dopo la chiusura del fallimento, per far valere una riduzione dell'ammontare dell'attivo imponibile e' fondamentale documentare in modo chiaro la destinazione dell'attivo verso creditori non soddisfatti: occorrono atti del fallimento (conto finale, bilancio fallimentare, verbali, rinunce/atti del creditore) che dimostrino l'effettiva esistenza del debito e la sua rilevanza ai fini del TUIR (art.183).
- Il principio dell'onere della prova (art.2697 c.c.) resta centrale: il contribuente che chiede il rimborso deve fornire la prova degli elementi che giustificano la riduzione dell'imponibile; l'Amministrazione puo' eccepire la mancata prova e richiedere documentazione probatoria specifica.
- In giudizio di Cassazione la correttezza delle notifiche e del domicilio eletto e' determinante: la mancata notifica al domicilio effettivamente eletto o la notifica a un difensore poi sostituito puo' determinare l'inammissibilita' del ricorso per vizi formali, impedendo l'esame del merito. Pertanto, prima di proporre impugnazioni, le amministrazioni devono verificare con attenzione il domicilio e le sostituzioni di difensori risultanti dagli atti.
- Quando un creditore rinuncia all'insinuazione nel passivo ma non al credito, va valutato se e come quel credito incide sull'attivo residuo del fallimento: la prova documentale e gli atti formali del procedimento fallimentare sono decisivi per stabilire l'effetto fiscale.
- Se la Corte di legittimita' decide per ragioni processuali (inammissibilita' formale), il merito rimane non deciso: in casi simili conviene curare parallelamente la regolarita' procedurale e l'istruttoria documentale sostanziale per non perdere la chance di ottenere il rimborso.
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