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Ordinanza

Ordinanza n. 136/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento - ordinare al Comune di Napoli il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sull'ordinanza n. RG 6413/2012 del 19/2/2013 del Tribunale Civile di Napoli, nominando sin da ora, ove occorra, un commissario “ad acta” che provveda in luogo dell'inadempiente Comune; - fissare una somma ex art. 114 comma 3, lett. E, dovuta dal Comune di Napoli per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, in una somma fissa per ogni giorno di ritardo o negli ulteriori interessi sulle somme dovute al tasso di interesse moratorio ex d.lgs. 231/2002 o in subordine in quella che l'ill.mo Tribunale riterrà di giustizia. - con vittoria di spese per il presente procedimento.

Giustizia amministrativa201701176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione del giudicato formatosi su un'ordinanza del Tribunale civile di Napoli

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha proposto un ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sull'ordinanza del Tribunale civile di Napoli n. RG 6413/2012 del 19 febbraio 2013. Ha chiesto al TAR di ordinare al Comune di Napoli il compimento degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta, nonché di fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 3, lett. e), c.p.a., una somma dovuta dal Comune per ogni giorno di ritardo o, in subordine, ulteriori interessi moratori. Il Comune si è costituito e ha depositato documentazione diretta a dimostrare il superamento della causa di sospensione del giudizio; il TAR ha ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti sull'interesse della ricorrente alla prosecuzione e sulla sussistenza dell'eventuale adempimento comunale.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza né ha disposto, allo stato, la nomina del commissario ad acta o la liquidazione della penalità di mora. Rilevata la documentazione depositata dal Comune, il Collegio ha ordinato alla ricorrente di chiarire se persista l'interesse alla prosecuzione del giudizio e al Comune di depositare documentazione idonea a comprovare l'eventuale adempimento. Gli incombenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La segreteria è stata incaricata della comunicazione alle parti.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, lett. e), c.p.a.

    La ricorrente ha chiesto la fissazione di una somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide sulla sua applicazione.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal TAR quale base normativa dell'ordine rivolto alle parti nel corso del giudizio.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dal TAR quale base normativa per gli incombenti istruttori e documentali disposti.

  • d.lgs. 231/2002

    Richiamato nella domanda della ricorrente con riferimento agli interessi moratori, senza decisione nel merito da parte del TAR.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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