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Sentenza

Sentenza n. 10456/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, ricevuta in data 11.02.2025, recante il rigetto dell’istanza di accreditamento presentata dall’Istituto Accademia Italiana di Arte, Moda e Design per la nuova sede decentrata di Bologna, con decorrenza dall’anno accademico 2024/2025; del parere definitivo di ANVUR approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 7 del 16.01.2025, comunicato con la predetta nota ministeriale, nella parte in cui si è espresso negativamente in merito all’istanza di accreditamento della sede decentrata di Bologna dell’Istituto ricorrente, evidenziando criticità relative alle risorse di personale; del preavviso di rigetto di cui alla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 11908 del 04.09.2024; del precedente parere non favorevole di ANVUR, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 177 del 30.07.2024; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non espressamente menzionato.

Giustizia amministrativa202510223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di accreditamento di una sede decentrata AFAM e relativi pareri negativi dell'ANVUR

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (istituzione AFAM)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il diniego ministeriale di accreditamento, nonché i pareri ANVUR presupposti e il preavviso di rigetto, deducendo quattro gruppi di censure. In primo luogo, hanno lamentato violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e delle linee guida ANVUR, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che l'inadeguatezza della docenza fosse stata affermata in modo contraddittorio rispetto alla precedente valutazione positiva di docenti già impiegati presso la sede centrale. In secondo luogo, hanno censurato la valutazione atomistica dei curricula, l'uso dell'assenza di pubblicazioni come criterio sostanzialmente esclusivo, la mancata considerazione della pertinenza di titoli, esperienze professionali e attività didattica e l'eccessiva rigidità nell'applicazione delle linee guida. In terzo luogo, hanno dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il parere definitivo ANVUR non avesse effettivamente esaminato le controdeduzioni presentate in risposta al preavviso di rigetto, limitandosi a formule stereotipate. In quarto luogo, hanno lamentato il difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alla soglia di tolleranza prevista dalle linee guida, secondo cui la qualificazione complessiva della docenza è positiva quando i docenti qualificati assicurano la copertura di almeno il 90% dei crediti formativi rilevanti.

La decisione

Il TAR ha accolto tutte e quattro le censure e ha annullato il diniego ministeriale, i pareri ANVUR e gli atti connessi. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'esistenza di criteri più rigorosi rispetto a quelli applicati nella precedente procedura di accreditamento, né aveva adeguatamente motivato il diverso giudizio su docenti già operanti presso la sede centrale e valutati nell'ambito dell'accreditamento periodico. Ha inoltre osservato che il rilievo secondo cui la collaborazione pregressa non sarebbe di per sé sufficiente contrastava con le stesse linee guida, che valorizzano l'attività professionale e didattica pregressa. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto che l'ANVUR avesse esaminato i curricula in modo atomistico e non omnicomprensivo, enfatizzando singole carenze senza spiegare adeguatamente perché titoli, esperienze professionali, attività di ricerca e didattica fossero irrilevanti. Le pubblicazioni costituiscono soltanto uno dei criteri di valutazione e non possono essere utilizzate come parametro esclusivo; inoltre, l'adeguatezza richiesta è idoneità all'insegnamento, non ottimalità sotto ogni profilo. La valutazione negativa fondata sulla risalenza delle esperienze è stata ritenuta sproporzionata e irragionevole in assenza di una giustificazione concreta. Quanto al terzo motivo, il TAR ha precisato che non è necessaria una confutazione analitica di ogni deduzione procedimentale, ma è indispensabile una presa in considerazione effettiva degli elementi dedotti dal privato. Nel caso concreto, le formule utilizzate dall'ANVUR per respingere le controdeduzioni erano stereotipate e non consentivano di comprendere le ragioni del mancato superamento delle criticità. Quanto al quarto motivo, il giudice ha rilevato che l'ANVUR non aveva verificato né motivato il rapporto tra le criticità riferite ad alcuni docenti e la copertura complessiva dei crediti formativi, omettendo di confrontarsi con la soglia di tolleranza del 10% prevista dalle linee guida. Il Ministero è stato obbligato a riesaminare l'istanza entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previa acquisizione di un nuovo parere ANVUR e nel contraddittorio procedimentale con le ricorrenti. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 2.500, oltre oneri di legge, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento dell'amministrazione è richiamato quale parametro di razionalità, coerenza e adeguatezza dell'azione valutativa.

  • art. 1 l. 241/1990

    Impone il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, utilizzati come parametri per censurare l'irrazionalità e l'inadeguatezza dell'istruttoria.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiede una motivazione effettiva, non stereotipata, idonea a rendere comprensibili le ragioni della valutazione negativa dei curricula e delle controdeduzioni.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il riscontro alle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto deve essere effettivo e confrontarsi in fatto con gli elementi dedotti, pur non essendo necessaria la confutazione analitica di ogni argomento.

  • art. 11 d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212

    L'autorizzazione è concessa (...) in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare.

    Costituisce la base normativa dell'accreditamento AFAM e attribuisce la valutazione dell'adeguatezza delle strutture e del personale all'organo tecnico competente, oggi ANVUR.

  • art. 14, comma 2, d.P.R. 76/2010

    È richiamato per la soppressione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il conseguente subentro dell'ANVUR nelle relative funzioni valutative.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla mancata contestazione, da parte dell'Amministrazione, dell'affermazione circa la sostanziale coincidenza tra le linee guida precedenti e quelle applicate nella procedura controversa.

  • art. 48 c.p.a.

    Disciplina la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, attraverso la quale la controversia è stata incardinata davanti al TAR.

Massime di principio

  • Nella valutazione tecnica dell'adeguatezza della docenza ai fini dell'accreditamento AFAM, l'amministrazione deve applicare i criteri delle linee guida mediante un esame complessivo, obiettivo e documentato dei curricula, considerando congiuntamente produzione artistico-scientifica, attività di ricerca, esperienza professionale, attività didattica e pubblicazioni.
  • Le pubblicazioni costituiscono uno soltanto dei criteri di valutazione della qualificazione del docente e la loro assenza non consente, da sola, di affermare l'inadeguatezza quando le linee guida impongono di valorizzare anche l'attività professionale, artistica, di ricerca e didattica.
  • L'adeguatezza della docenza richiesta per l'accreditamento consiste nell'idoneità concreta all'insegnamento e non nell'ottimalità del docente sotto ogni profilo curricolare; la valutazione deve quindi rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, senza attribuire automaticamente rilievo negativo alla risalenza nel tempo delle esperienze professionali o artistiche.
  • Quando l'amministrazione modifica o rende più rigorosi i parametri valutativi rispetto a una precedente procedura relativa alla stessa istituzione e a docenti in parte coincidenti, deve dimostrare e motivare specificamente la diversità degli standard applicati e le ragioni del diverso giudizio, soprattutto in assenza di modifiche delle condizioni di fatto o di diritto.
  • In sede di riscontro alle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto non è necessaria una confutazione analitica di ogni argomento, ma è indispensabile un esame effettivo degli elementi di fatto introdotti dal privato; formule stereotipate che si limitino a dichiarare non superate le criticità non soddisfano l'obbligo di motivazione.
  • Quando le linee guida subordinano il giudizio complessivo sulla docenza al raggiungimento di una soglia percentuale di copertura dei crediti formativi, l'amministrazione deve verificare e motivare il rapporto tra le singole criticità riscontrate e la copertura complessiva, dando conto dell'eventuale applicazione della soglia di tolleranza.

Come è indicizzato

MaterieAFAM, enti di ricerca e formazioneMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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