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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46470/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari del 07/02/2023 con cui era stata revocata la detenzione domiciliare precedentemente concessa (ordinanza 14/02/2022). Lamentava violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 546 e 125 c.p.p.), sostenendo che il controllo effettuato dai Carabinieri il 4 gennaio 2023 fosse durato solo circa trenta secondi e pertanto insufficiente a provare l'assenza dal domicilio, e chiedeva che si tenesse conto degli elementi prodotti dalla difesa idonei a dimostrare l'incertezza della violazione contestata. Il Tribunale di merito aveva ritenuto provata l'evasione in ragione del controllo durante il quale gli operanti udirono il suono del campanello proveniente dall'interno dell'abitazione (che risultava funzionante) e considerò tali fatti alla luce di violazioni precedenti (29/07/2022 e 1/08/2022, ritardi nel comunicare il rientro autorizzato per frequenza al SERD di Bitonto). Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale di Sorveglianza, che ha motivato adeguatamente la revoca della detenzione domiciliare sulla base dell'incompatibilità del comportamento del condannato con la prosecuzione della misura (accertamento dell'evasione al controllo e contesto di precedenti violazioni). La Corte ha inoltre richiamato il carattere discrezionale dell'applicazione della detenzione domiciliare e il limite del sindacato di legittimità, che non consente una rivalutazione degli elementi di fatto purché la motivazione non sia viziata. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47-ter Ordinamento penitenziario

    La revoca della detenzione domiciliare è legittima quando il comportamento del condannato risulti incompatibile con la prosecuzione della misura; l'applicazione della misura è discrezionale e non costituisce un diritto soggettivo pieno

  • art. 546 codice di procedura penale

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte tuttavia ha ritenuto che non vi fosse vizio di motivazione tale da incidere sulla legittimità dell'ordinanza impugnata

  • art. 125 codice di procedura penale

    Richiamata dal ricorrente in ordine a presunte violazioni procedurali; la decisione sottolinea che il sindacato di legittimità non consente una rinnovazione del giudizio sui fatti salvo vizi motivazionali evidenti

  • art. 616 codice di procedura penale

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o dolosamente proposto

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in dottrina giurisprudenziale per giustificare la punibilità e la condanna pecuniaria per ricorsi infondati o con profili di colpa

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare è una misura concessa in via discrezionale dal giudice di merito e può essere revocata quando il comportamento del beneficiario risulti incompatibile con la prosecuzione della misura (art. 47-ter O.P.).
  • In sede di legittimità non è consentita la rinnovazione del giudizio sui fatti e sulle valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito; il ricorso per cassazione può avere successo solo se viene dimostrato un vizio di motivazione o una violazione di legge rilevante.
  • Un controllo di polizia giudiziaria, se motivatamente descritto e inserito nel contesto probatorio (anche facendo riferimento a precedenti violazioni), può essere ritenuto sufficiente per accertare l'evasione anche se la temporizzazione del controllo è contestata dalla difesa; la valutazione della credibilità degli elementi resta di competenza del giudice di merito.
  • Quando si impugna una revoca di misura alternativa è strategico mirare a individuare vizi formali o palesi incoerenze nella motivazione del giudice di merito, non limitandosi a contestare la valutazione probatoria senza ulteriori elementi nuovi.
  • Ricorsi manifestamente infondati o con profili di colpa possono comportare condanne per spese e il pagamento di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza dell'impugnazione prima del deposito.

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