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Sentenza

Sentenza del 16/11/2017 n. 4690 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento a tavolino - Obbligo di contraddittorio per i tributi non armonizzati - Statuto del contribuente - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento eseguito a tavolino, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). La contestazione riguardava tributi non armonizzati e un controllo basato sull'acquisizione di documenti, senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'attività del contribuente.

La decisione

La garanzia del previo contraddittorio prevista dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 si applica esclusivamente agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati nei locali del contribuente. Non si applica, invece, agli accertamenti a tavolino basati sulla sola acquisizione documentale, quando riguardano tributi non armonizzati. L'Amministrazione, pertanto, non era obbligata a instaurare il contraddittorio preventivo. Il ricorso è stato quindi respinto o comunque la pretesa del contribuente è risultata infondata.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente

    La garanzia del previo contraddittorio trova applicazione in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente.

    La norma riconosce il diritto del contribuente a presentare osservazioni e richieste dopo la conclusione di accessi, ispezioni o verifiche presso i suoi locali, ma non estende automaticamente tale obbligo agli accertamenti a tavolino fondati sulla documentazione acquisita senza accesso fisico.

  • Principi affermati da Cassazione n. 24223/2015 e n. 17426/2016

    La garanzia del contraddittorio non opera per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati eseguiti senza accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente.

    Per i tributi non armonizzati non esiste, in assenza di una specifica previsione normativa, un obbligo generale di contraddittorio preventivo negli accertamenti a tavolino. La disciplina può essere diversa per i tributi armonizzati, rispetto ai quali il contraddittorio può derivare dai principi del diritto dell'Unione europea.

Massime di principio

  • Negli accertamenti a tavolino basati su documenti, per tributi non armonizzati, l'Amministrazione non è generalmente obbligata a instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente.
  • L'obbligo previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppone un accesso, un'ispezione o una verifica presso i locali dell'attività, non una semplice richiesta o acquisizione documentale.
  • È essenziale distinguere tra tributi armonizzati e non armonizzati: per i primi possono applicarsi garanzie di contraddittorio derivanti dal diritto dell'Unione europea, mentre per i secondi vale il principio più restrittivo affermato dalla giurisprudenza nazionale.
  • La mera assenza di contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento: occorre verificare il tipo di tributo e le modalità concrete del controllo.
  • Quando vi è stato un accesso fisico presso i locali del contribuente, l'omesso rispetto delle garanzie procedimentali previste dall'art. 12, comma 7, può invece assumere rilievo ai fini della validità dell'accertamento.

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