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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35073/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente di seconda fascia di un ministero aveva visto revocato nel 2002 l'incarico di preposto a una direzione, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina sul c.d. spoil system. Dopo la revoca era stata prospettata una diversa proposta contrattuale, mai sottoscritta; il dipendente era poi rientrato nella posizione di dirigente di seconda fascia con passaggio al part-time e, successivamente, in aspettativa non retribuita. Agendo in giudizio, aveva chiesto la reintegra nelle funzioni, nella posizione giuridica e nel trattamento economico originari, oltre al risarcimento del danno. In appello la domanda era stata accolta solo in parte, e dopo un primo giudizio di legittimità la causa era stata rinviata per distinguere tra danni conseguenti alla revoca dell'incarico e danni derivanti dal comportamento dell'amministrazione che aveva lasciato il dipendente inattivo, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale aveva confermato il diritto allo svolgimento dell'incarico originario fino alla scadenza naturale e la condanna risarcitoria limitata al danno alla professionalità, rigettando le altre domande. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il dirigente ha denunciato la violazione dei principi di diritto enunciati dalla precedente ordinanza rescindente, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe eluso il dictum della Corte e avrebbe indebitamente accorpato nel danno alla professionalità il risarcimento derivante dalla violazione di buona fede e correttezza. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico: non era indicato quale specifico danno fosse stato omesso, né quale bene della vita fosse rimasto privo di tutela; inoltre non può pretendersi che sia la Corte a ricercare negli atti ciò che il ricorrente avrebbe dovuto dedurre con precisione nel motivo, né le memorie possono sanare l'originaria carenza del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che il motivo non rispettava il requisito di specificità dell'art. 366 c.p.c., poiché denunciava in modo generico un preteso mancato riconoscimento di danni senza individuare con precisione quale pregiudizio ulteriore fosse stato leso e quale capo della decisione fosse viziato. È stata inoltre ribadita la distinzione tra danno e causa del danno: la violazione di buona fede e correttezza non basta, da sola, a fondare un diritto al risarcimento senza l'allegazione del bene giuridico concretamente inciso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi di ricorso devono denunciare in modo specifico il vizio di violazione di legge o di nullità processuale; non è ammesso un motivo generico che non individui chiaramente la censura.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti, tali da evidenziare con nitidezza la ragione di illegittimità dedotta.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice del rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione; tuttavia la loro deduzione in sede di legittimità richiede una critica puntuale della decisione impugnata.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    sono richiamati come canoni di buona fede e correttezza la cui violazione può integrare un comportamento inadempiente della pubblica amministrazione.

  • art. 97 Cost.

    i principi di imparzialità e buon andamento sorreggono l'applicazione alla pubblica amministrazione dei canoni di buona fede e correttezza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    alla declaratoria di inammissibilità segue l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve indicare con precisione il vizio denunciato, il capo di decisione impugnato e il bene della vita asseritamente non tutelato; la genericità del motivo ne determina l'inammissibilità.
  • Non è sufficiente richiamare in modo astratto un comportamento contrario a buona fede e correttezza per ottenere il risarcimento: occorre allegare e specificare quale danno concreto, distinto dalla mera causa dell'illecito, si intenda far valere.
  • Il giudice di legittimità non può sostituirsi alla parte nella ricerca delle ragioni di doglianza né ricavare d'ufficio la censura da atti o narrative processuali; la specificità deve emergere dal motivo stesso.
  • Le memorie depositate in cassazione non possono colmare carenze originarie del ricorso.
  • Quando la Corte di cassazione rinvia per la diversa imputazione di poste risarcitorie, il giudice del rinvio deve attenersi al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente; tuttavia chi impugna nuovamente deve formulare doglianze puntuali e non meramente assertive.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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