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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15794/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 20/11/2024 del G.i.p. di Novara con cui, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., si era disposta d'ufficio la correzione di un errore materiale nella sentenza n. 341/11/09/2024 (che aveva dichiarato il non doversi procedere per estinzione dei reati per prescrizione) aggiungendo l'ordine di confisca obbligatoria degli animali (pappagalli) in sequestro, motivando il ricorso con due censure: (1) errata applicazione di legge per avere il giudice aggiunto la confisca dopo che la sentenza era divenuta irrevocabile (abnormità del provvedimento e mancanza di potere, secondo l'indirizzo prevalente della Cassazione); (2) violazione dell'art. 130, comma 2 c.p.p. per avere il giudice operato la correzione de plano senza celebrare la camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p., pregiudicando il diritto del ricorrente a parteciparvi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (accogliendo il primo motivo e assorbendo il secondo), ritenendo che il G.i.p. non poteva disporre d'ufficio, con la procedura di correzione degli errori materiali, la statuizione sulla confisca dopo che la sentenza era divenuta irrevocabile. In presenza di sentenza passata in giudicato, l'art. 676 c.p.p. attribuisce al giudice dell'esecuzione la decisione sulla confisca obbligatoria; pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Novara.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la procedura di correzione degli errori materiali non può essere utilizzata dal giudice della cognizione per aggiungere, dopo la formazione del giudicato, la statuizione sulla confisca obbligatoria; tale potere è escluso quando la sentenza è divenuta irrevocabile.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Il motivo di doglianza relativo alla mancata celebrazione della camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 è stato assorbito e non è stato necessario un deciso approfondimento, stante la conclusione per la mancanza di potere in presenza di giudicato; tuttavia la censura riguardava l'interesse del ricorrente a partecipare alla camera di consiglio prima di una correzione.

  • art. 676, comma 1 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato questa norma per affermare che, quando la sentenza è passata in giudicato e il giudice della cognizione non ha provveduto alla confisca obbligatoria, la decisione in ordine alla confisca spetta al giudice dell'esecuzione, con lo specifico rimedio previsto dall'art. 676, escludendo così la possibilità per il giudice della cognizione di integrare successivamente la sentenza mediante ordinanza di correzione.

  • art. 4 legge 7 febbraio 1992, n. 150

    La norma disciplina la confisca obbligatoria degli animali oggetto dei reati previsti dalla legge n.150/1992; la Corte ha richiamato il carattere obbligatorio della confisca ma ha escluso che tale statuizione possa essere aggiunta dal giudice della cognizione dopo che la sentenza è diventata irrevocabile mediante procedura di correzione.

  • art. 1, comma 1, lett. f) e art. 2, comma 1, lett. f) legge n.150/1992

    Riferimento ai capi di imputazione per i reati di cui alla legge n.150/1992; la sentenza di primo grado aveva dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione senza accertare i relativi elementi di fatto e di diritto necessari per disporre la confisca, motivo per cui non poteva porsi a fondamento di una successiva statuizione di confisca con correzione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: lett. b) per vizio di applicazione della legge penale e lett. c) per inosservanza delle norme sul procedimento; la Corte ha ritenuto fondato almeno un motivo dedotto in tali termini.

Massime di principio

  • Se la sentenza che omette una statuizione obbligatoria (es. confisca) è diventata irrevocabile, il giudice della cognizione non può correggerla d'ufficio con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. per aggiungere quella statuizione; il rimedio previsto è l'art. 676 c.p.p., devoluto al giudice dell'esecuzione.
  • La procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 c.p.p.) è limitata agli errori effettivamente materiali o meramente formali nella sentenza; non può essere usata per sopperire a omissioni che incidono sulla sostanza della decisione o che richiedono un nuovo accertamento di merito o l'esercizio di poteri non più spettanti al giudice che ha pronunciato la sentenza.
  • Quando la pronuncia di estinzione (per prescrizione) impedisce un accertamento sul merito, non può essere successivamente desunta una statuizione di confisca basata su elementi di fatto non accertati nella fase di cognizione; per ottenere l'ablazione obbligatoria occorre che il giudice che decide abbia il potere di compiere l'accertamento necessario o che si adotti il rimedio procedurale competente.
  • Se si ritiene che una sentenza definitiva abbia omesso di pronunciare una misura obbligatoria, il percorso corretto è rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.; il tentativo di integrare la sentenza mediante correzione formale può essere considerato abnorme e annullabile.
  • Il difensore interessato deve valutare tempestivamente modalità e termini degli impugnativi: se la sentenza non è ancora definitiva, l'integrazione/impugnazione in sede ordinaria è la via corretta; se il giudicato è formato, bisogna avviare i rimedi specifici previsti per i provvedimenti ablativi.

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