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Ordinanza

Ordinanza n. 4236/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della comunicazione notificata a mezzo pec in data 19.02.2026 relativa al diniego espresso avverso la domanda presentata dalla ricorrente a valere sul Fondo per l'innovazione in agricoltura _ Anno 2024 Codice Domanda: INN24_PK47V4VQ - C.A.R. SOC. AGR. COOP; b) dell’atto denominato Fondo per l’innovazione in agricoltura _ Anno 2024 Codice Domanda: INN24_PK47V4VQ - C.A.R. SOC. AGR. COOP. Comunicazione di esito istruttorio negativo Protocollo n. 0028543 del 31.07.2025; c) dell’elenco delle domande convalidate - Fondo Nazionale per l’Innovazione in Agricoltura pubblicato da ISMEA in data 03.09.2025; d) dell’elenco aggiornato delle domande pervenute e stato del procedimento del 23.12.2025 delle domande “finanziabili per capienza fondi”; e) delle istruzioni Operative ISMEA per il funzionamento del Fondo Innovazione a valere sulla dotazione finanziaria per l’anno 2024; f) di ogni altro atto presupposto, preliminare, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non noto, lesivo degli interessi della ricorrente, rispetto ai quali si formula sin da ora riserva di motivi aggiunti; g) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202607226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego espresso e precedente esito istruttorio negativo relativi alla domanda di finanziamento sul Fondo per l'innovazione in agricoltura, nonché gli elenchi delle domande e le istruzioni operative del Fondo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione PEC del 19 febbraio 2026 recante il diniego espresso della domanda presentata a valere sul Fondo per l'innovazione in agricoltura – anno 2024, l'esito istruttorio negativo del 31 luglio 2025, gli elenchi delle domande convalidate e delle domande finanziabili per capienza fondi, le istruzioni operative ISMEA e gli ulteriori atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti né le censure rivolte agli atti impugnati. Nel giudizio si sono costituite ISMEA; altre aziende agricole utilmente collocate in graduatoria non si sono costituite.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né sulla fondatezza dei motivi di ricorso e ha riservato ogni ulteriore decisione, in rito, nel merito e sulle spese. Ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le richiedenti utilmente classificate nell'elenco certificato, ha ordinato alla ricorrente di notificare individualmente il ricorso, con allegata copia dell'ordinanza, a tutte le proponenti collocate in posizione migliore in graduatoria, entro trenta giorni dalla comunicazione dei relativi indirizzi PEC. Ha imposto a ISMEA di comunicare alla ricorrente l'elenco completo degli indirizzi PEC entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e alla ricorrente di depositare le prove delle notifiche entro dieci giorni dalle notifiche stesse. Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, fissata al 26 gennaio 2027 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una sospensione espressa degli atti impugnati. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela delle esigenze cautelari può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di adottare una misura cautelare sospensiva.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide sulla posizione di soggetti collocati utilmente in una graduatoria e potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento della domanda, il giudice deve assicurare la partecipazione al giudizio di tali soggetti mediante integrazione del contraddittorio.
  • Nell'integrazione del contraddittorio, il giudice può porre a carico dell'amministrazione la comunicazione degli indirizzi PEC dei controinteressati e fissare alla parte ricorrente termini distinti per la notificazione e per il deposito delle relative prove.
  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., qualora la sollecita fissazione dell'udienza di merito sia sufficiente a tutelare le esigenze cautelari, il giudice può evitare di concedere una sospensione degli atti impugnati e fissare direttamente la trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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