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Sentenza

Sentenza n. 448/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento Annullamento e/o declaratoria di nullità: - della Deliberazione C.C. n. 20 del 26.11.2020, comunicata a mezzo PEC alla Società ricorrente in data 08.02.2021, con la quale il Comune di Montebello di Bertona si determinava nel senso di acquisire a titolo gratuito e iscrivere nel suo patrimonio reti ed impianti di proprietà della medesima ricorrente, quale Concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, in costanza del relativo rapporto concessorio, come da contratto rep. n. 355 del 15.2.1999 e successivi atti aggiuntivi rep. n. 435 del 28.6.2005 e rep. n. 473 del 26.6.2008 – assumendo gli errati presupposti dell'intervenuta scadenza del rapporto concessorio e della devoluzione gratuita già maturata –, nonché adottava ulteriori connesse determinazioni; - di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi comprese, occorrendo, la Deliberazione G.C. n. 84 del 31.12.2018 (non conosciuta e richiamata nella Deliberazione C.C. oggetto del presente ricorso) e la nota di Pescara Energia s.p.a. prot. n. 880 in data 31.7.2018 (con i relativi allegati), recante la valutazione delle reti e degli impianti relativi alla concessione di cui sopra; Accertamento: - del diritto della Società ricorrente a proseguire la regolare esecuzione della concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Montebello di Bertona, come da atti contrattuali sopra indicati, sino alla relativa scadenza legale, da individuarsi nel 28.7.2023 e comunque nell'anno 2023; - del diritto della medesima ricorrente a mantenere nella sua proprietà, sino alla suddetta scadenza legale e, segnatamente, sino alla cessazione effettiva del servizio conseguente alla medesima scadenza, tutti i beni dalla stessa realizzati nel territorio comunale in esecuzione del rapporto concessorio; - dell'insussistenza dell'obbligo della Società ricorrente di corrispondere, a titolo di canone, al Comune di Montebello di Bertona somme ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 4 dell'atto aggiuntivo rep n. 435 del 28.6.2005, sino alla scadenza legale della concessione e, successivamente, sino alla cessazione effettiva del servizio, somme superiori al 10% del ricavo tariffario di località, in caso di applicazione dell'art. 46 bis, comma 4, d.l. n. 159/2007, conv. con l. n. 222/2007 e ss.mm.ii.

Giustizia amministrativa202100151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Deliberazione consiliare n. 20 del 26 novembre 2020, con cui il Comune ha disposto l'acquisizione gratuita e l'iscrizione nel proprio patrimonio delle reti e degli impianti di distribuzione del gas, assumendo scaduta la concessione al 31 dicembre 2012; contestati anche gli atti presupposti e le pretese di canoni retroattivi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionario uscente)

Prevale il privato

La controversia

La concessionaria ha contestato la deliberazione e chiesto l'accertamento della durata della concessione, della permanenza della proprietà degli impianti fino alla cessazione del servizio e dell'insussistenza di canoni ulteriori rispetto a quelli convenuti. Ha sostenuto che la scadenza originaria del 2035 non fosse stata definitivamente sostituita dall'atto aggiuntivo del 2005 e che, comunque, l'art. 23, comma 4, del d.l. 273/2005 avesse prorogato la concessione sino al 28 luglio 2023, dodicesimo anno dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle risultanze finali dei lavori finanziati. Ha quindi censurato l'immediata acquisizione gratuita delle reti e la richiesta comunale di canoni retroattivi dal 2013, deducendo anche la nullità dell'atto per violazione dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. Il Comune e Pescara Energia hanno eccepito la tardività per mancata impugnazione degli atti presupposti e la sopravvenuta carenza d'interesse; nel merito hanno sostenuto la scadenza al 31 dicembre 2012, la devoluzione gratuita da tale data e la prosecuzione successiva in proroga tecnica. Il Comune ha inoltre proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento della scadenza nel 2012, la restituzione delle somme percepite dal 2013 a titolo di remunerazione del capitale e il pagamento di canoni per la gestione successiva. La concessionaria ha contestato l'ammissibilità e la giurisdizione sulla domanda riconvenzionale, nonché la determinatezza delle pretese economiche.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di tardività e di sopravvenuta carenza d'interesse: la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva e la data di scadenza è il fulcro dell'accertamento richiesto; l'iscrizione degli impianti nel patrimonio comunale ha valore meramente dichiarativo. Ha disatteso la pretesa della concessionaria di conservare la scadenza originaria del 2035 quale scadenza naturale utile a escludere la devoluzione gratuita: le successive modifiche normative e la rinegoziazione del 2005 hanno superato quel termine e non è consentito cumulare i benefici della rimodulazione convenzionale, delle proroghe legislative e della devoluzione onerosa. Ha invece accolto la tesi della proroga legale ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.l. 273/2005, ritenendo che la disposizione si applicasse anche a concessioni successivamente rinegoziate e che la clausola di salvaguardia dell'accordo del 2005 consentisse l'applicazione di durate più favorevoli sopravvenute. Ha inoltre respinto le obiezioni sull'origine dei finanziamenti, risultando l'intervento ammesso a contributi statali, e sulla diversità tra concessionario e soggetto materialmente esecutore, poiché l'attività delle cooperative consorziate è stata ricondotta a modalità unitaria di esecuzione del consorzio. Il ricorso è stato accolto in parte: è stata fissata la scadenza della concessione al 28 luglio 2023, anziché al 31 dicembre 2012, ma è stata respinta la domanda volta a escludere la devoluzione gratuita degli impianti. Il Comune ha quindi diritto all'acquisizione gratuita delle opere alla cessazione della concessione e a canoni incrementati per la gestione in prorogatio successiva. La domanda riconvenzionale è stata accolta solo in parte, nei medesimi limiti: respinta la scadenza nel 2012 e riconosciute acquisizione gratuita e conseguenze economiche per il periodo successivo alla scadenza. Il TAR ha dichiarato di non poter quantificare le singole poste, limitandosi a stabilire i criteri di calcolo. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza. La motivazione e il dispositivo riportano date non perfettamente coincidenti per l'acquisizione e la scadenza (28 luglio 2023, 26 luglio 2023 e 27 luglio 2023); il criterio esplicitato per la concessione è il 28 luglio 2023.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.

    Le eccezioni in rito sono agevolmente disattese richiamando il contesto di giurisdizione esclusiva (art. 133 comma 1 lett. b e c del CPA) in cui si ascrivono le censure della ricorrente, senza alcun richiamo utile a presunte tardività impugnatorie di atti collegati o presupposti.

    La controversia sulla concessione e sui relativi effetti patrimoniali ricade nella giurisdizione esclusiva; non è quindi ostativa la mancata impugnazione tempestiva degli atti collegati o presupposti nei termini prospettati dalle resistenti.

  • art. 15, comma 5, d.lgs. 164/2000

    Proprio in relazione a tale quadro giuridico la norma prevedeva il meccanismo invocato dalla ricorrente, mirato a salvaguardare gli investimenti rimasti non ammortizzati, pur trattandosi di strutture (deve essere sempre rammentato) realizzate con danaro pubblico.

    Il meccanismo di rimborso per gli investimenti non ammortizzati va letto nel contesto del regime transitorio originario, volto a consentire il passaggio alle gare d'ambito; non conserva, da solo, la scadenza convenzionale originaria una volta superata dalle successive stabilizzazioni normative e negoziali.

  • art. 5, comma 14, d.m. 226/2011

    Resta pertanto da disattendere in radice l tesi attorea che intenderebbe congelare una scadenza (quella del 2035) ormai superata sia dal legislatore che convenzionalmente, allo scopo di utilizzarla “pro domo sua” per sottrarsi a clausole di legge e negoziali, come se le nuove stabilizzazioni del rapporto fossero da intendersi alla stregua di “cessazioni anticipate”, ivi compresa la controversa proroga al 2023 invocata dalla ricorrente stessa nel presente ricorso (proroga di cui peraltro, come si vedrà, il collegio riconosce i presupposti applicativi).

    La previsione sul valore di rimborso riferita alla scadenza naturale non consente di perpetuare la scadenza originaria del 2035 quando questa è stata superata da successive modifiche legislative e convenzionali; la scadenza rilevante è quella risultante da tali sopravvenienze.

  • art. 7 d.m. 226/2011

    Il capo di domanda in questione va pertanto respinto, dovendosi escludere che la vecchia scadenza al 31.12. 2035 (ormai superata da sopravvenienze normative e negoziali) possa essere ancora considerata “scadenza naturale” utile per escludere al termine della gestione la devoluzione gratuita delle opere realizzate con contributi pubblici.

    La devoluzione gratuita va valutata con riferimento alla scadenza della concessione come ridefinita dalle sopravvenienze normative e negoziali, non alla scadenza storica del 2035 ormai superata.

  • art. 23, comma 4, d.l. 273/2005, conv. con l. 51/2006

    L'art. 23, comma 4, del D.L. n. 273/2005 non inserisce infatti alcuna causa di esclusione per i titoli che abbiano subito modifiche o rinegoziazioni convenzionali successive al 2000, parlando invece genericamente di tutte le concessioni e gli affidamenti basati sulle leggi di finanziamento del Mezzogiorno.

    La proroga legale prevista dalla disposizione può operare anche per concessioni oggetto di successive modifiche o rinegoziazioni convenzionali, se ricorrono i presupposti relativi ai titoli e ai finanziamenti contemplati dalla norma.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Senza oltre considerare che il Comune argomenta solo a distanza di anni di una scadenza che sarebbe avvenuta a fine 2012 senza aver mai dato nel frattempo segnali concreti alla concessionaria di tale (asserita) avvenuta scadenza, con un portamento piuttosto discutibile sotto il profillo della correttezza e della buona fede (anche quella cd. “amministrativa” ora prevista dall’articolo 1 comma 2 bis legge 241/90).

    L'amministrazione è tenuta a conformare la propria condotta ai doveri di correttezza e buona fede anche nei rapporti concessori; la tardiva affermazione della scadenza, dopo anni senza segnali concreti in tal senso, è valutata criticamente dal giudice.

Massime di principio

  • Nel regime delle concessioni di distribuzione del gas, la scadenza rilevante ai fini della devoluzione gratuita delle reti non resta ancorata alla scadenza originaria quando questa sia stata superata da successive modifiche legislative e da una rinegoziazione convenzionale; occorre fare riferimento alla durata risultante dalle sopravvenienze applicabili.
  • La proroga prevista dall'art. 23, comma 4, del d.l. 273/2005 può applicarsi a concessioni che siano state oggetto di modifiche o rinegoziazioni convenzionali successive al 2000, se ricorrono i presupposti concernenti il titolo concessorio e i finanziamenti previsti dalla disposizione.
  • La mera iscrizione nel patrimonio comunale delle reti e degli impianti ha valore dichiarativo e non fa venir meno l'interesse all'accertamento della data di scadenza della concessione e dei conseguenti effetti patrimoniali.
  • Nelle controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva, il giudice può accertare i criteri giuridici per la regolazione delle poste economiche senza procedere alla loro quantificazione numerica, demandata alla successiva applicazione di tali criteri.

Come è indicizzato

MaterieDistribuzione del gasGiurisdizione e riparto
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamento

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