Sentenza n. 1358/2026 - Torino, Sezione 3
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 302/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ASTI, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT.SSA LO BELLO, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 1125/2023, PUBBLICATA IN DATA 13.09.2024, NOTIFICATA IN DATA 09.11.2024, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, che riconosceva somme dovute al ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 302/2024 del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, passata in giudicato. Nel corso del giudizio, prima dell'udienza camerale, il Ministero ha depositato documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme dovute in forza della sentenza. La pretesa azionata in ottemperanza è stata quindi integralmente soddisfatta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'adempimento dell'Amministrazione aveva soddisfatto la pretesa del ricorrente. Ha posto le spese di lite a carico dell'Amministrazione, qualificata come parte virtualmente soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori di legge, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza e del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio e ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34 ultimo comma c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente mediante il pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
art. 13 comma 6-bis.1 d.P.R. 115/2002
onere del contributo unificato se dovuto nel presente giudizio
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese e dell'eventuale contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato prima della decisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- Anche quando la materia del contendere cessa per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione quale parte virtualmente soccombente, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- L'integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato soddisfa la pretesa azionata e impedisce una pronuncia di merito ulteriore sull'ottemperanza.
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