Sentenza n. 985/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Prefetto di Torino n. -OMISSIS-/Area I del -OMISSIS-, notificato in data 17/11/2022 (prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-) dalla Questura di Torino - Divisione Anticrimine - al domicilio eletto dall'interessato, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l'istanza di revoca dell'Avviso orale irrogato il -OMISSIS- nei confronti del ricorrente; - per quanto possa occorrere, del provvedimento Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l'istanza di revoca dell’avviso orale irrogato il -OMISSIS- nei confronti del ricorrente - nonché degli atti antecedenti, prodromici, preordinati ed in particolare dell’avviso orale irrogato il -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto prefettizio del ricorso gerarchico e diniego questorile di revoca dell'avviso orale, nonché l'avviso orale presupposto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico contro il diniego del Questore di revocare un avviso orale adottato ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011. Ha dedotto, in primo luogo, violazione di legge, irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale, sostenendo che l'ultimo procedimento penale per maltrattamenti contro familiari e conviventi era stato archiviato e che gli altri deferimenti risalivano a molti anni prima. Con il secondo motivo ha censurato il mancato rilievo attribuito all'archiviazione, ritenendo che l'autorità giudiziaria penale avesse escluso l'esistenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa. Con il terzo motivo ha contestato la valorizzazione dell'assenza dal territorio nazionale per circa sei anni e della correlata vicenda esecutiva penale, deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione. Con il quarto motivo ha censurato la fissazione di una durata triennale dell'avviso orale, ritenendola non prevista dalla normativa e irragionevole; ha inoltre evidenziato lo svolgimento di attività lavorativa lecita.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori. Il Collegio ha qualificato l'avviso orale come misura preventiva e monitoria, espressione di ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza. La sua adozione può fondarsi su elementi fattuali circostanziati e anche indiziari, senza necessità di una condanna penale o di prove compiute della commissione di reati; il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica dei presupposti e dell'assenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, insufficienza o incongruità della motivazione. L'archiviazione del procedimento penale non impedisce all'amministrazione di valutare il fatto storico nella sua obiettiva dimensione ai fini del giudizio amministrativo di pericolosità, poiché l'archiviazione o la remissione di querela incidono sul piano penale e non cancellano necessariamente il dato fattuale. Nel caso concreto, l'amministrazione aveva effettuato una valutazione complessiva della personalità del destinatario, considerando i precedenti deferimenti per fatti gravi, le condanne irrevocabili, la sottrazione all'esecuzione dell'ordine di carcerazione, il successivo rientro in Italia e la commissione di ulteriori fatti antigiuridici. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a sorreggere il giudizio di pericolosità, anche se alcuni precedenti erano risalenti. È stato inoltre ritenuto congruo il termine triennale, rapportato alla diversità e gravità dei fatti delittuosi e alla reiterazione delle condotte. L'attività lavorativa lecita non è stata considerata decisiva, poiché l'avviso orale era stato adottato in riferimento alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, e non alla lett. b), rispetto alla quale il lavoro avrebbe potuto assumere maggiore rilievo.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 159/2011
Il testo della sentenza richiama l'art. 3 quale base normativa dell'avviso orale e delle prescrizioni di prevenzione.
L'avviso orale può essere adottato sulla base di una valutazione preventiva di pericolosità sociale fondata anche su elementi indiziari e non richiede una condanna penale o l'accertamento definitivo di un reato.
art. 3, comma 3, d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla durata dell'avviso orale, ma il TAR ritiene congruo il termine triennale stabilito dall'amministrazione in ragione della gravità e reiterazione delle condotte.
art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011
È richiamato con riguardo alle prescrizioni imposte dal Questore e alla precedente decisione del Tribunale ordinario sulle relative opposizioni.
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011
Il TAR osserva che l'attività lavorativa lecita avrebbe potuto assumere rilievo significativo se l'avviso fosse stato adottato in riferimento a tale categoria di pericolosità.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
La misura è stata adottata in riferimento a questa categoria; pertanto, lo svolgimento di attività lavorativa lecita non è stato ritenuto decisivo per escludere la pericolosità.
art. 572 c.p.
L'archiviazione del procedimento per maltrattamenti non impedisce, secondo il TAR, la considerazione amministrativa del fatto storico nel giudizio complessivo di pericolosità.
art. 581 c.p.
Il fatto storico relativo alle percosse, pur in presenza di remissione della querela, può essere valutato dall'amministrazione ai fini preventivi.
Massime di principio
- L'avviso orale previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 è una misura preventiva e monitoria adottabile sulla base di un giudizio prognostico di pericolosità sociale, che può fondarsi su elementi fattuali indiziari e anche su sospetti, senza necessità di una condanna penale o di prove compiute della commissione di reati.
- Ai fini dell'adozione o del mantenimento dell'avviso orale, l'archiviazione di un procedimento penale, la remissione della querela o l'estinzione del reato non impediscono all'amministrazione di valutare il fatto storico nella sua obiettiva dimensione, purché tale valutazione sia inserita in una motivazione adeguata e in un apprezzamento complessivo della personalità dell'interessato.
- Il giudizio amministrativo di pericolosità sociale può risultare da una pluralità di elementi, anche risalenti, quando la loro valutazione complessiva evidenzi la reiterazione di condotte antigiuridiche, la gravità dei fatti e la persistenza dell'attitudine a delinquere.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull'avviso orale riguarda la sussistenza dei presupposti e la sufficienza, logicità e congruità della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, salvo manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
- La durata triennale dell'avviso orale può essere ritenuta congrua quando sia motivata in relazione alla diversità, gravità e reiterazione dei fatti delittuosi considerati dall'amministrazione.
- La rilevanza dell'attività lavorativa lecita ai fini del giudizio di pericolosità dipende dalla categoria di prevenzione posta a fondamento dell'avviso orale e non esclude automaticamente la misura quando l'amministrazione abbia considerato altri elementi sintomatici di pericolosità.
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