Sentenza n. 1640/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione degli effetti: -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025 di Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025, deliberazione quest'ultima della quale anche si chiede l'annullamento, entrambe impugnate, unitamente ai loro allegati rilevanti ai fini del presente contenzioso, nelle parti in cui determinano lo spostamento definitivo del posteggio fisso delle ricorrenti da Viale Giulio Cesare n. 189 a Via Barletta; -di ogni nota, memoria, parere, verbale di Conferenza dei Servizi menzionati nella Determinazione Dirigenziale e nella deliberazione del Consiglio Municipale sopra indicati e che non sono stati comunicati e quindi non noti nel loro contenuto, nella parte in cui ostano alla permanenza del posteggio delle ricorrenti nell'attuale sede di Viale Giulio Cesare n. 189; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla permanenza del posteggio delle ricorrenti nell'attuale collocazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica e determinazione dirigenziale attuativa, nella parte in cui dispongono lo spostamento definitivo del posteggio da Viale Giulio Cesare n. 189 a Via Barletta
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare di approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica e la determinazione dirigenziale attuativa, deducendo la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 per omessa o insufficiente partecipazione procedimentale e la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 2 e 3, della D.A.C. n. 118/2025, sostenendo che tale disposizione avrebbe consentito il rilascio di occupazioni di suolo pubblico anche sulla viabilità principale, quale Viale Giulio Cesare. Roma Capitale ha contestato le censure, evidenziando che la Conferenza di Servizi del 19 febbraio 2025 aveva esaminato le criticità dell’area, comprese le esigenze di sicurezza dei pedoni diretti ai Musei Vaticani, gli esposti dei cittadini, i problemi di decoro e la presenza di furgoni in seconda e terza fila, nonché le numerose sanzioni elevate agli operatori. L’Amministrazione ha inoltre riferito che, con nota del 25 settembre 2025, le associazioni di categoria e gli operatori interessati, inclusa la società ricorrente, erano stati informati dello spostamento dei posteggi non alimentari dai civici 189 e 205 di Viale Giulio Cesare a Via Barletta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che il procedimento era stato preceduto da un’istruttoria approfondita, comprendente le relazioni della Polizia Locale e le Conferenze di Servizi, e che la ricorrente era stata informata delle risultanze e dello spostamento programmato con la nota del 25 settembre 2025. Il confronto endoprocedimentale è stato quindi ritenuto regolare. Quanto alla scelta pianificatoria, il TAR ha ricordato che i Piani del commercio sono atti di pianificazione caratterizzati da ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà. Nel caso concreto, la decisione di non mantenere i posteggi su Viale Giulio Cesare è stata ritenuta ragionevole e adeguatamente istruita, perché fondata su esigenze generali di legalità, sicurezza, mobilità urbana e decoro, non riferite alla sola posizione delle ricorrenti. Il giudice ha inoltre osservato che il titolo relativo al posteggio originario aveva cessato di avere efficacia il 31 dicembre 2025, sicché non poteva essere opposto come concessione ancora in corso. Infine, l’art. 9 della D.A.C. n. 118/2025 non imponeva all’Amministrazione di mantenere il posteggio nella viabilità principale: ciò che è consentito dalla disciplina non è necessariamente dovuto, spettando comunque all’ente titolare del suolo pubblico adottare le scelte pianificatorie e gestionali ritenute conformi al buon andamento. Spese compensate in ragione della natura delle questioni e delle condizioni personali e sociali della ricorrente.
Norme richiamate
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
La partecipazione procedimentale è stata ritenuta rispettata quando gli operatori interessati sono stati informati delle risultanze dell’istruttoria e della prevista ricollocazione dei posteggi prima dell’approvazione del piano.
art. 9, commi 2 e 3, D.A.C. n. 118/2025
La previsione che consente, in astratto, l’occupazione di suolo pubblico sulla viabilità principale non attribuisce necessariamente un diritto al mantenimento del singolo posteggio, né impedisce all’Amministrazione di adottare diverse scelte pianificatorie per ragioni di sicurezza, mobilità e decoro.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Le scelte contenute nei piani del commercio, in quanto espressione di funzione pianificatoria, rientrano nell’ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice solo quando risultino manifestamente illogiche o contraddittorie.
- La scelta di delocalizzare posteggi su area pubblica può essere legittimamente fondata su esigenze generali di sicurezza dei pedoni, mobilità urbana, decoro e legalità, purché tali esigenze siano adeguatamente istruite e ponderate.
- La partecipazione procedimentale degli operatori interessati può ritenersi soddisfatta quando l’amministrazione comunichi, prima dell’adozione del piano, le risultanze dell’istruttoria e la prevista ricollocazione dei posteggi.
- Una disposizione che consente in astratto l’occupazione di suolo pubblico in una determinata area non impone all’amministrazione di mantenere ogni singolo posteggio in quella collocazione, permanendo il potere pianificatorio e gestionale dell’ente titolare del suolo pubblico.
- La scadenza del titolo concessorio prima della decisione giudiziale impedisce al titolare di opporre la permanenza di una concessione ancora efficace contro una diversa scelta pianificatoria dell’amministrazione.
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