Cassazione Penale, Sentenza n. 6975/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna a sette mesi di reclusione (per gli artt. 110, 633, 639-bis e 110, 635, 61 n.2 c.p.), deducendo: (1) nullità dell'ordinanza del Presidente del 13/05/2021 e violazione del diritto di partecipare all'udienza del 19/05/2021 da remoto; il difensore aveva inviato tre PEC chiedendo partecipazione da remoto e l'ordinanza avrebbe dichiarato tardiva l'istanza nonostante nel decreto di citazione fosse indicata la "facoltà di partecipare all'udienza da remoto comunicando detta volontà entro il giorno precedente all'udienza"; (2) erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, considerando la giovane età, l'assenza di precedenti e le condizioni dell'immobile occupato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto che la richiesta di trattazione orale e della partecipazione da remoto fosse palesemente tardiva: la PEC era stata inviata otto giorni utili prima dell'udienza, mentre l'art. 23, comma 8, del d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. dalla l. 176/2020) stabilisce il termine perentorio di venticinque giorni; inoltre l'udienza era stata rinviata dal 19 al 26 maggio e il difensore aveva depositato conclusioni scritte senza eccepire l'ordinanza presidenziale. Sul secondo motivo ha confermato che l'art. 131-bis c.p. richiede la valutazione cumulativa degli elementi e che le condizioni soggettive non assumono rilievo autonomo; la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato il diniego della particolare tenuità constatando che l'imputata non aveva liberato l'immobile e lo aveva continuato ad occupare, rendendo necessaria una diffida dell'ente proprietario. Perciò il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma che concorre con le fattispecie oggetto della condanna; nessuna interpretazione specifica nel testo oltre al riferimento alla partecipazione al fatto-reato.
art. 633 cod. pen.
Norma pertinente alla fattispecie originaria (occupazione arbitraria o reati contro il patrimonio) richiamata nel capo di imputazione e confermata nella condanna.
art. 639-bis cod. pen.
Richiamata come parte del capo a) dell'imputazione; la sentenza impugnata è stata confermata senza censura su questo aspetto.
art. 635, secondo comma, cod. pen.
Citato tra le norme per le quali è stata inflitta la condanna; non è stato ritenuto applicabile l'istituto della particolare tenuità del fatto.
art. 61 n. 2 cod. pen.
Richiamato come riferimento nel capo di imputazione; nessuna interpretazione sostanziale offerta nella decisione di legittimità.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte afferma che l'art. 131-bis rimanda all'art. 133, primo comma; le condizioni previste per il riconoscimento della particolare tenuità sono valutate cumulativamente per accertare la tenuità e sono invece alternative ai fini del diniego: la presenza di un solo elemento negativo basta a escludere la causa di non punibilità.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in correlazione con l'art. 131-bis; usato per stabilire i criteri di valutazione della particolare tenuità dell'offesa.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n. 137 conv. nella legge 18/12/2020 n. 176
"termine perentorio" (riferito al preavviso di 25 giorni per la richiesta di trattazione orale)
La Corte ha ritenuto perentorio il termine di 25 giorni per la richiesta di trattazione orale da remoto; la richiesta inviata otto giorni prima è stata considerata tardiva e perciò inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Usato per comminare le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e, ritenuti profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, pagamento di una somma alla cassa delle ammende (qui fissata in euro 3.000).
Massime di principio
- Le istanze processuali legate alla trattazione orale o alla partecipazione da remoto devono rispettare i termini perentori stabiliti dalla legge (es. 25 giorni previsti dall'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020): la tardività comporta la loro inammissibilità.
- Un avviso nel decreto di citazione non può derogare a una specifica previsione normativa: indicazioni favorevoli nel decreto vanno interpretate alla luce dei termini di legge e non possono essere usate per aggirare scadenze perentorie.
- Per il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) va effettuata una valutazione complessiva e cumulativa degli elementi indicati dalla norma; la presenza di un singolo elemento negativo è sufficiente a escludere la causa.
- Le condizioni soggettive dell'agente (es. giovane età, assenza di precedenti) non sono di per sé determinanti per l'applicazione dell'art. 131-bis se gli elementi oggettivi della fattispecie (gravità dell'offesa, conseguenze concrete, comportamento successivo dell'agente) non consentono di ritenere il fatto di particolare tenuità.
- In fase d'appello e di legittimità è importante sollevare tempestivamente le eccezioni procedurali e trascriverle negli atti: depositare conclusioni scritte senza contestare un provvedimento presidenziale può essere interpretato come rinuncia o mancata impugnazione della questione.
- La Corte di Cassazione, quando affronta questioni processuali, può esaminare direttamente gli atti per valutare la fondatezza dei motivi e dichiarare il ricorso manifestamente infondato; le conseguenze includono spese e sanzioni pecuniarie se sussistono profili di colpa.
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