Sentenza n. 8412/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento 1) del Provvedimento n. 20250036145 del 15.01.2026 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul notificato il 22.01.2026 (cfr. all. n. 2) con il quale comunica nei confronti della ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato il diniego del visto per motivi di studio, motivato dal Consolato con il mancato rispetto dei criteri economici previsti dalla normativa. Ha dedotto la violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per studio, nonché eccesso di potere per carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento. In sostanza, ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione economica prodotta, comprendente una disponibilità superiore alla soglia normativa e le entrate periodiche della madre garante. Il Ministero ha eccepito preliminarmente la nullità della procura estera.
La decisione
Il TAR ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione relativa alla procura, rilevando che essa recava la sottoscrizione della parte autenticata da pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 2703 c.c. ed era corredata dall'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, risultando quindi legalizzata di diritto. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato per carenza istruttoria e motivazionale. Il Consolato aveva dato atto della disponibilità della richiedente di una somma superiore a quella prevista dalla normativa e delle entrate periodiche della madre garante, ma aveva escluso la rilevanza di tali elementi soltanto perché il deposito era avvenuto in prossimità della domanda e proveniva da un terzo. Secondo il TAR, in assenza di ulteriori elementi, tale valutazione non era ragionevole: l'Amministrazione avrebbe dovuto acquisire ulteriori informazioni e considerare il quadro economico complessivo. Il giudice ha inoltre osservato che il visto per studio di tipo D è annuale e che, per gli anni successivi al primo, la valutazione della permanenza e del rinnovo spetta alla Questura nell'ambito del permesso di soggiorno per studio. Il provvedimento è stato annullato ed è stato ordinato il riesame dell'istanza entro venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, tenendo conto della documentazione prodotta e del vincolo conformativo derivante dalla decisione. È stata invece esclusa la possibilità di ordinare direttamente il rilascio del visto, poiché il deficit istruttorio e motivazionale imponeva il riesercizio del potere e non consentiva al giudice di sostituirsi all'Amministrazione, anche ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Il diniego del visto era stato adottato richiamando tale disposizione, nell'ambito della disciplina dell'ingresso dello straniero.
art. 6-bis d.P.R. 334/2004
Richiamato nel provvedimento di diniego e nella censura della ricorrente in relazione ai requisiti per il visto.
artt. 4, 39 e 39-bis d.lgs. 286/1998
Richiamati dalla ricorrente quali disposizioni violate in materia di ingresso e soggiorno per motivi di studio.
artt. 40, 44-bis, 46 e 47 d.P.R. 394/1999
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina applicabile al visto e al soggiorno per studio.
art. 4 e allegato A, art. 15, d.i. n. 850/2011
Individuano, secondo la prospettazione della ricorrente e il riferimento operato dal giudice, i criteri economici pertinenti alla valutazione della domanda di visto per studio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Ha impedito al giudice di ordinare direttamente il rilascio del visto, dovendo l'Amministrazione riesercitare il proprio potere dopo il necessario completamento dell'istruttoria.
art. 2703 c.c.
Rilevante per l'autenticazione della sottoscrizione apposta sulla procura estera da parte di pubblico ufficiale.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
L'apostille apposta sulla procura ha consentito di considerarla legalizzata di diritto.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto per motivi di studio, l'Amministrazione deve valutare complessivamente la documentazione economica prodotta, inclusi depositi bancari superiori alla soglia normativa e le entrate periodiche del garante, senza escluderne la rilevanza per il solo fatto della prossimità temporale del deposito alla domanda o della provenienza delle somme da un terzo.
- Quando l'Amministrazione dispone di elementi economici potenzialmente idonei a dimostrare il possesso dei mezzi di sostentamento, ma nutre dubbi sulla loro effettività o stabilità, deve svolgere ulteriori accertamenti e motivare in modo concreto le ragioni dell'eventuale esclusione, non potendo fondare il diniego su una valutazione meramente presuntiva.
- Il visto per motivi di studio di tipo D è rilasciato per un periodo annuale; la verifica relativa agli anni successivi al primo rientra nella valutazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per studio da parte della Questura. Non è quindi corretto pretendere, ai fini del primo visto, una dimostrazione riferita indefinitamente all'intero percorso di studi senza considerare tale articolazione temporale.
- Quando l'annullamento del diniego deriva da carenza istruttoria o motivazionale, il giudice amministrativo deve limitarsi ad annullare l'atto e a ordinare il riesame, indicando il vincolo conformativo, senza imporre direttamente il rilascio del titolo se residuano valutazioni amministrative da compiere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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