Cassazione Penale, Sentenza n. 12195/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 603 c.p.p. per aver il Tribunale riformato la sentenza di assoluzione di primo grado basandosi su diversa valutazione di prove dichiarative senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; 2) violazione dell'art. 157 c.p. per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (fatto del 13/03/2013); 3) violazione dell'art. 530 c.p.p., con la doglianza che la condotta costituisce legittima critica sindacale e non reato (assoluzione perché il fatto non costituisce reato in primo grado).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha annullato la sentenza del Tribunale di Messina e ha disposto il rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, rilevando l'obbligo di rinnovare l'istruttoria quando la riforma si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative decisive. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato e comunque assorbito nella rinnovata decisione (il Tribunale non poteva intervenire sugli effetti penali in mancanza di appello del P.M.); il terzo motivo è stato altresì assorbito e dovrà essere valutato dal giudice civile nel nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 595 c.p.
Norma che disciplina l'offesa alla reputazione (diffamazione), che era il fatto-reato alla base della domanda risarcitoria della parte civile.
art. 603 c.p.p.
Richiamata nella parte relativa all'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria quando l'appello comporti una diversa valutazione della prova dichiarativa: la Corte afferma che, anche se il comma 3-bis disciplina un'eccezione per l'appello del pubblico ministero, il principio del giusto processo impone la rinnovazione delle prove decisive anche se ad impugnare è la sola parte civile.
art. 603 c.p.p., comma 3-bis
La norma introduce una particolare disciplina per l'appello del pubblico ministero, ma la Corte precisa che tale disposizione non esclude l'obbligo, derivante da principi costituzionali e convenzionali, di rinnovare le prove dichiarative quando la riforma si fondi su diversa valutazione dell'attendibilità.
art. 157 c.p.
Norma sulla prescrizione: la Corte rileva che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione riguarda gli effetti penali e che il Tribunale, in mancanza di appello del P.M., non poteva modificare gli effetti penali con riferimento alla sentenza assolutoria; l'appello della parte civile resta comunque ammissibile per gli effetti civili anche in caso di prescrizione.
art. 530 c.p.p.
Norma che regola le sentenze di assoluzione per non doversi procedere o per non aver commesso il fatto/il fatto non costituisce reato; la doglianza che la condotta fosse esercizio del diritto di critica sindacale è stata assorbita e rimessa al nuovo giudizio civile.
Sentenza S.U. n. 22065/2021 (Cremonini)
Richiamata come principio guida: il giudice d'appello che riformi una sentenza assolutoria ai soli fini civili sulla base di diversa valutazione di prove dichiarative è tenuto a rinnovare l'istruttoria, anche d'ufficio.
Sez. U. n. 14426/2019 (Pavan) e Sez. 6 n. 37592/2013 (Monna)
Giurisprudenza richiamata per chiarire i limiti e le eccezioni introdotte dall'art. 603 comma 3-bis e per riaffermare il principio del giusto processo che può imporre la rinnovazione delle prove anche quando l'appello è della sola parte civile.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello intende riformare una sentenza di assoluzione basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive, è obbligato a rinnovare l'istruttoria (esame testimoni), anche se l'appello è stato proposto solo dalla parte civile.
- L'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., che disciplina specificamente l'appello del pubblico ministero, non esclude l'applicazione del principio del giusto processo; dunque non può essere usata per evitare la rinnovazione delle prove quando ciò sia necessario per garantire un equo processo.
- La prescrizione estingue il reato in senso penale, ma l'appello della parte civile per ottenere il risarcimento è ammissibile anche se il reato è prescritto; tuttavia il giudice d'appello non può incidere sugli effetti penali senza appello del pubblico ministero.
- Le questioni di merito relative all'elemento costituzionale della condotta (es. esercizio del diritto di critica sindacale) possono essere riesaminate nel giudizio civile di rinvio, purché il nuovo giudice disponga la necessaria integrazione probatoria se le prove dichiarative sono decisive.
- In caso di annullamento per mancata rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, il rinvio va al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo esame.
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