Sentenza n. 420/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n.-OMISSIS-, con la quale è stata nuovamente disposta la chiusura, ai sensi dell’art. 29 decies, comma 9, lett. d), del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’attività di allevamento intensivo di -OMISSIS- svolta dalla società ricorrente, poiché asseritamente esercitata con oltre 2.000 capi e dunque da assoggettarsi ad AIA; della nota informativa di ARPA Umbria, protocollo n. -OMISSIS-, sulla base della quale è stato adottato l’atto di cui sopra; ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione della Regione Umbria che ha reiterato l’ordine di chiusura dell’allevamento intensivo per esercizio in assenza di AIA, nonché nota informativa di ARPA Umbria posta a fondamento dell’atto
Esito
Favorevole al resistente (autorità ambientali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione regionale adottata l’11 agosto 2025, che, sulla base di verifiche nella Banca dati nazionale e di un sopralluogo ARPA, ha ordinato la chiusura entro il 30 novembre 2025 dell’allevamento in assenza di AIA. In via principale ha dedotto: (i) travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, perché la BDN avrebbe conteggiato erroneamente 250 capi duplicati, mentre il registro corretto attestava 1.950 capi; ha contestato inoltre l’omessa comunicazione di avvio e la mancata interlocuzione con la società e con l’ASL; (ii) violazione della disciplina AIA e delle Linee guida regionali, difetto dei presupposti, contraddittorietà e irragionevolezza, sostenendo che l’allevamento più piccolo era stato chiuso e che quello rimasto in funzione aveva meno di 2.000 capi, che non era dimostrata la persistente capacità produttiva dell’impianto dismesso e che la chiusura costituiva una sanzione non prevista per la mancata comunicazione della riduzione di attività. In via subordinata ha riproposto le censure contro la qualificazione delle due strutture come un’unica installazione funzionalmente collegata, chiedendo la sospensione del giudizio in attesa dell’appello sulla precedente controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Consiglio di Stato aveva infatti respinto l’appello contro la sentenza che aveva confermato il precedente ordine regionale di chiusura dell’intera attività per assenza di AIA; quell’ordine era quindi divenuto inoppugnabile e la successiva determinazione, adottata per verificarne l’ottemperanza e reiterare la chiusura, non procurava alla società un’utilità concreta ulteriore. Il TAR ha aggiunto che il ricorso sarebbe stato comunque infondato: ai fini della soglia AIA rilevano i posti, ossia la capacità produttiva potenziale, non il numero di animali presenti in un dato momento; la società rispondeva della correttezza dei dati inseriti nella BDN, sicché l’errore numerico dedotto non integrava difetto di istruttoria imputabile all’amministrazione e risultava comunque non decisivo. Le Linee guida regionali consentivano di non richiedere l’AIA sotto soglia solo a fronte della formalizzazione e motivazione della scelta di ridurre l’utilizzo della capacità, dell’indicazione delle strutture non utilizzate e delle comunicazioni previste all’inizio di ciascun ciclo: adempimenti non risultanti in atti. La chiusura cautelativa del capannone minore, riferita nell’appello e prospettata come temporanea, non suppliva a tali adempimenti. La mancata comunicazione di avvio è stata ritenuta giustificata da ragioni di urgenza, per interrompere l’esercizio dell’installazione priva di AIA ed evitare nuovi ristalli. Le censure sul collegamento funzionale erano già state respinte nei giudizi precedenti. La società è stata condannata a pagare € 2.000,00 ciascuno, oltre oneri e accessori, alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il ricorso è improcedibile quando, per effetto della sopravvenuta inoppugnabilità del precedente ordine di chiusura, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto successivo che ne reitera l’effetto.
art. 6, comma 13, d.lgs. 152/2006
Alla luce della richiamata normativa, quindi, assumono rilievo ai fini nella necessaria acquisizione dell’AIA i “posti” – ossia la potenziale capacità produttiva – e non i capi presenti nell’allevamento in un dato momento storico.
L’obbligo di AIA dipende dalla capacità produttiva espressa dai posti disponibili e non dal numero di animali effettivamente presenti nell’allevamento al momento della verifica.
punto 6.6, lett. b), allegato VIII, parte II, d.lgs. 152/2006
Alla luce della richiamata normativa, quindi, assumono rilievo ai fini nella necessaria acquisizione dell’AIA i “posti” – ossia la potenziale capacità produttiva – e non i capi presenti nell’allevamento in un dato momento storico.
Per gli allevamenti intensivi soggetti alla soglia prevista dalla disposizione, il parametro è il numero di posti, quale capacità potenziale dell’installazione, e non il numero contingente di capi allevati.
artt. 7, comma 2, e 9 d.lgs. 134/2022
In tale prospettiva – ferma la responsabilità della Società per i dati presenti in BDN, gravando sulla stessa l’onere di garantire la veridicità e la correttezza dei dati registra e trasmessi, ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 9 del d.lgs. n. 134 del 2022, non potendosi, pertanto, imputare alcun difetto di istruttoria all’Amministrazione che su tali dati ha fatto affidamento – la questione del dato effettivo dei -OMISSIS- presenti in stalla in un dato momento storico perde di rilevanza.
L’operatore è responsabile della veridicità e correttezza dei dati comunicati alla BDN; l’amministrazione può fare affidamento su tali dati senza che la loro eventuale inesattezza, imputabile al gestore, determini di per sé un difetto di istruttoria.
art. 7 l. 241/1990
Quanto, infine, alla lamentata lesione delle garanzie procedimentali, va evidenziato che la determina regionale impugnata fa correttamente riferimento alla sussistenza di ragioni di celerità idonee, a norma dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, ad esonerare l’Amministrazione dall’obbligo di comunicare l’avvio di procedimento, ossia la necessità «di interrompere la gestione dell’installazione IPPC in assenza di autorizzazione integrata ambientale» impedendo il ristallo dei capi, che sarebbe risultato ostativo alla cessazione dell’attività nel termine indicato (assegnato proprio in riferimento alle necessità di gestione dei capi da ultimo installati).
L’urgenza di interrompere l’esercizio di un’installazione priva di AIA e di impedire nuovi ristalli può giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, quando la celerità è necessaria a rendere effettiva la cessazione dell’attività nel termine assegnato.
art. 79, comma 1, c.p.a.
In via subordinata, la parte ricorrente – riproponendo le censure già svolte con il ricorso n.r.g. 482 del 2024 – ha contestato il riscontrato “collegamento funzionale” tra i due allevamenti cod. stalla -OMISSIS- e cod. stalla -OMISSIS-, in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 decies, comma 9, dell’art. 6 comma 13 e del punto 6.6. allegato VIII parte II del d.lgs. n. 152 del 2006; la ricorrente ha, quindi, avanzato istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm. nelle more della decisione del giudizio di appello sulla sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale -OMISSIS-.
La norma è richiamata quale base dell’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’appello relativo alla controversia pregiudiziale; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’assoggettamento ad AIA degli allevamenti soggetti a una soglia espressa in posti, rileva la capacità produttiva potenziale dell’installazione e non il numero contingente di animali presenti.
- L’operatore che intenda avvalersi della disciplina regionale che consente l’esercizio sotto la soglia AIA pur disponendo di capacità produttiva superiore deve formalizzare e motivare la scelta, indicare le strutture non utilizzate o sottoutilizzate e adempiere agli obblighi di comunicazione previsti per ciascun ciclo produttivo.
- Il gestore risponde della correttezza dei dati inseriti nella Banca dati nazionale; l’amministrazione può fondare le proprie verifiche su tali dati e l’inesattezza imputabile all’operatore non determina, per ciò solo, un difetto di istruttoria amministrativa.
- La comunicazione di avvio può essere omessa quando specifiche esigenze di celerità, motivate dalla necessità di interrompere un’attività esercitata senza la prescritta autorizzazione e di impedirne la prosecuzione mediante nuovi cicli produttivi, rendono necessaria un’azione tempestiva.
- Quando un precedente ordine di chiusura è divenuto inoppugnabile dopo il rigetto dell’impugnazione, viene meno l’interesse concreto all’annullamento di un successivo provvedimento che, preso atto dell’inottemperanza, reitera l’ordine di chiusura.
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