Sentenza del 08/10/2015 n. 7923 - Comm. Trib. Prov. Milano
Versamento prima rata in ritardo - Decadenza dal beneficio rateale - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la decadenza dal beneficio rateale derivante dal versamento tardivo della prima rata. Il ritardo era lieve e risultava inoltre incerta la data effettiva di consegna della cartella al portiere dello stabile, elemento rilevante per stabilire il dies a quo del termine di pagamento. La questione consisteva nel valutare se un ritardo minimo nella prima rata fosse sufficiente a far perdere automaticamente il beneficio della rateizzazione.
La decisione
La decadenza è stata ritenuta insussistente. Il lieve ritardo nel pagamento della prima rata non è stato considerato sufficiente a giustificare la perdita del beneficio rateale, anche perché l'ente impositore tende a privilegiare la riscossione integrale del tributo rispetto alla sanzione di irregolarità meramente formali o di minima entità. L'incertezza sulla data di consegna della cartella al portiere ha inoltre impedito di determinare con sicurezza l'inizio del termine di pagamento.
Massime di principio
- Un lieve ritardo nel pagamento della prima rata non comporta necessariamente la decadenza dalla rateizzazione, soprattutto quando il pagamento dimostra la volontà di adempiere e il tributo viene comunque integralmente riscosso.
- La decadenza da un beneficio rateale deve essere valutata tenendo conto della concreta gravità dell'inadempimento, della finalità della disciplina e dell'eventuale sproporzione tra il ritardo e la sanzione applicata.
- Quando la decorrenza del termine dipende dalla notificazione della cartella, l'incertezza sulla data effettiva di consegna può impedire di affermare con sicurezza la tardività del versamento.
- La consegna della cartella al portiere deve essere provata con elementi idonei a determinare con certezza la data di perfezionamento della notificazione e, conseguentemente, il termine per il pagamento.
- La decisione non implica che ogni ritardo sia irrilevante: ritardi significativi, reiterati o non adeguatamente giustificati possono comunque determinare la decadenza secondo la disciplina applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 501 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 502 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 509 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 1021 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 1025 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →