Cassazione Civile, Ordinanza n. 14630/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava un giudizio in materia di pubblico impiego avente ad oggetto mansioni superiori e relative differenze retributive. Il ricorso per cassazione era stato proposto dall'ente datore di lavoro avverso la sentenza della Corte d'appello, ma nel corso del giudizio di legittimità i difensori delle parti hanno depositato una dichiarazione congiunta di rinuncia al giudizio, con richiesta di estinzione del processo, perché la lite era stata conciliata. Non emergono dal testo ulteriori motivi di ricorso specifici sul merito della controversia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al giudizio e della conciliazione intervenuta tra le parti, dichiarando l'estinzione del processo. Ha inoltre affermato che, conseguentemente, non vi era מקום per provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. e che non sussistevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, poiché l'estinzione non rientra nelle ipotesi contemplate da tale disposizione.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
in caso di estinzione del giudizio di legittimità non occorre provvedere sulle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue, poiché l'estinzione non è ipotesi contemplata dalla norma
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al giudizio, accompagnata da conciliazione della lite, determina l'estinzione del processo in cassazione.
- Nell'ipotesi di estinzione del giudizio di legittimità non è necessario statuire sulle spese processuali, salvo diversa disciplina applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue, se la fattispecie non è ricompresa nell'ambito applicativo della norma sul contributo aggiuntivo.
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