Sentenza del 13/06/2016 n. 745 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTOLIQUIDAZIONI CONTROLLI - Potere di autotutela -Presupposti - Legittimitàdell'operato dell'Ufficio In tema diaccertamento tributario, l'esercizio del potere di autotutela non presupponenecessariamente che l'atto ritirato sia affetto da vizi di forma, avendol'Amministrazione, in virtù ed in forza dell'imperatività che ne connotal'agire, il potere di sostituire un precedente atto impositivo illegittimo coninnovazioni che possono investire tutti gli elementi strutturali, costituitidai destinatari, dall'oggetto e dal contenuto e, solo conseguentemente, daquelle dichiarazioni argomentative che, connettendo oggetto e contenuto,formano la motivazione del provvedimento (nella specie, i giudici di secondogrado hanno respinto l'appello del contribuente, legittimando l'operatodell'Ufficio che aveva annullato l'avviso originario rideterminando le sanzionidovute applicando il principio di continuazione ex art. 12, comma quinto,d.lgs. n. 472/1997, più favorevole al contribuente).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'esercizio del potere di autotutela, sostenendo che l'Ufficio non potesse annullare il precedente avviso di accertamento e sostituirlo con un nuovo atto in assenza di specifici vizi formali. La controversia riguardava anche la rideterminazione delle sanzioni mediante applicazione del principio di continuazione previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997.
La decisione
I giudici di secondo grado hanno respinto l'appello del contribuente e ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio. È stato riconosciuto che l'autotutela non richiede necessariamente la presenza di vizi formali nell'atto ritirato: l'Amministrazione può sostituire un precedente atto impositivo illegittimo modificandone anche destinatari, oggetto, contenuto e motivazione. Nel caso concreto, la rideterminazione delle sanzioni con applicazione del principio di continuazione, più favorevole al contribuente, è stata considerata legittima.
Norme richiamate
Art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
La norma consente di applicare il principio di continuazione in materia sanzionatoria, trattando più violazioni collegate come un'unica condotta ai fini della determinazione della sanzione, quando ciò risulti più favorevole al contribuente.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'autotutela può consentire all'Amministrazione di annullare e sostituire un precedente atto impositivo non solo per vizi formali, ma anche per correggere elementi sostanziali dell'accertamento.
- Il nuovo atto può modificare destinatari, oggetto, contenuto e motivazione del provvedimento precedente, purché l'intervento sia sorretto da una motivazione adeguata e rispetti le garanzie del contribuente.
- La sostituzione dell'atto non comporta automaticamente l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio; occorre verificare concretamente il rispetto dei presupposti dell'autotutela e dei termini applicabili.
- La rideterminazione delle sanzioni mediante applicazione del principio di continuazione può essere legittima quando conduce a un trattamento più favorevole per il contribuente.
- La possibilità di intervenire in autotutela non esclude il controllo giudiziale: il contribuente può contestare il nuovo atto sotto il profilo della motivazione, dei presupposti, dei termini e della corretta applicazione delle norme sanzionatorie.
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