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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7207/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la riforma operata in appello della pronunzia di assoluzione del primo grado che aveva escluso la sussistenza dei reati. Le censure principali sono: per Rini Giuseppe, vizio di motivazione e violazione delle norme sulla rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 cpp e 603/3-bis) per non aver fatto rivivere tutte le prove dichiarative ritenute decisive in primo grado (in particolare il perito D'Errico); per D'Astore Maria Michela e Giuri Vittoria la doglianza riguarda l'errata qualificazione come "concorrenti estranee" e la mancata considerazione del loro specifico contributo materiale e mentale alla bancarotta fraudolenta, nonché la mancata valutazione della prescrizione (sostengono che l'atto rilevante risalirebbe al 2006); per D'Astore Gaetano è intervenuto il decesso; la posizione di D'Astore Daniele è stata stralciata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Rini Giuseppe, D'Astore Maria Michela e Giuri Vittoria, confermando di fatto le valutazioni di merito che avevano ritenuto provate varie operazioni distrattive a favore della CBS (società riconducibile alla famiglia D'Astore) e la responsabilità degli imputati come concorrenti nelle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Per D'Astore Gaetano è stata dichiarata l'estinzione del reato per morte, con la relativa formula. La posizione di D'Astore Daniele è stata trattata separatamente e risultava stralciata/oggetto di provvedimento distinto (come da ordine di udienza). I ricorrenti soccombenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen. (comma 3)

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte ha ritenuto di poter disporre ex officio una perizia contabile ai sensi dell'art. 603 quando necessaria alla decisione

  • art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis)

    Prevede l'obbligo di rinnovare in appello le prove dichiarative ritenute decisive e specificamente indicate nell'impugnazione del pubblico ministero; la Corte ha ricordato che l'obbligo riguarda solo le prove dichiarative che siano state indicate come erroneamente valutate e decisive nell'atto di impugnazione

  • art. 27 Costituzione

    Richiamato in motivi di ricorso (diritti della difesa/procedura): la Corte non ha ritenuto fondata la censura generica sulla violazione dei principi costituzionali in assenza di specificità

  • art. 40 cod. proc. pen.

    Richiamato in motivi difensivi (probabile riferimento a garanzie processuali); la Corte ha valutato i rilievi procedurali e li ha ritenuti non specifici o infondati

Massime di principio

  • In caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 cpp) non impone la ripetizione di tutte le prove prese in primo grado, ma solo di quelle prove dichiarative che l'appellante abbia specificamente indicato come erroneamente valutate e decisive (art. 603, comma 3-bis).
  • Se la Corte d'appello decide di basare la propria valutazione su una perizia disposta ex officio, essa deve motivarne la necessità; tuttavia la scelta è ammissibile se risulta proporzionata alla complessità e pluralità delle prove e la difesa non ne dimostra la superfluità con censure specifiche.
  • La responsabilità dell'"extraneus" nella bancarotta fraudolenta richiede la volontarietà del suo apporto alla condotta dell'intraneus, con la consapevolezza che tale apporto determina il depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori; non è richiesta la conoscenza dello stato di dissesto, ma la coscienza del carattere dannoso dell'operazione.
  • Per il reato di bancarotta prefallimentare il termine di prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dal singolo atto distrattivo antecedente.
  • In Cassazione i ricorsi carenti di specificità (cioè che non indicano in modo concreto i punti della motivazione di merito contestati né la correlazione tra quest'ultima e le censure) sono suscettibili di inammissibilità; le censure generiche o meramente riformulazioni della versione difensiva non sono sufficienti.
  • La morte dell'imputato estingue il procedimento penale nei suoi confronti, con la conseguente declaratoria di estinzione del reato.

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