Sentenza n. 10151/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento adottato il 14.12.23 dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell''A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica e notificato in pari data, recante giudizio di esclusione dall''arruolamento quale VFP4 nell''Aeronautica Militare, in una, se e per quanto occorra, agli ulteriori provvedimenti, connessi, preordinati e consequenziali, dei quali si sconoscono data ed estremi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di esclusione dall'arruolamento quale VFP4 nell'Aeronautica Militare, adottato dall'Istituto di Medicina Aerospaziale il 14 dicembre 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il giudizio di esclusione dall'arruolamento quale VFP4 nell'Aeronautica Militare, unitamente agli eventuali atti connessi, presupposti e consequenziali. Dal testo non risultano specifici motivi di legittimità dedotti, né censure relative a violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 14 maggio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato che non persisteva l'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione. Non è stata svolta alcuna valutazione di merito sulla legittimità del giudizio di esclusione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali richiamate in sentenza.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute, ai fini dell'oscuramento disposto dalla sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio che non persiste l'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione del giudizio senza una pronuncia sulla legittimità dell'atto impugnato; le spese possono essere compensate secondo la valutazione del giudice.
- Nella diffusione di provvedimenti giurisdizionali contenenti dati relativi alla salute, devono essere oscurate le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute, nei presupposti e nei limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
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