Cassazione Penale, Sentenza n. 33552/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Potenza che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita pronunciata dal Tribunale di Matera. I motivi di ricorso dedotti sono: (1) vizio relativo alla tempestività della querela (violazione art. 124 c.p.), sostenendo che la persona offesa era a conoscenza del reato prima della data indicata; (2) insufficienza probatoria e errata valutazione delle testimonianze (richiamando art. 646 c.p. e art. 533 c.p.p.), con la tesi che si tratti di mera controversia civilistica; (3) eccessività della pena irrogata (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso sia la pedissequa ripetizione dei motivi già svolti in appello, senza formulare censure dirette e specifiche alla motivazione della sentenza della Corte territoriale, e quindi non assolva alla funzione di critica puntuale richiesta per il giudizio di legittimità. Ha inoltre richiamato il divieto di un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie quando esse siano sorrette da motivazione congrua. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 124 cod. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione alla tempestività della querela; la Corte non ha comunque riesaminato il fatto per i limiti del sindacato di legittimità quando la questione è stata già valutata con motivazione dalla corte d'appello.
art. 646 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle testimonianze; la Corte ha ritenuto che le censure probatorie siano sindacabili in Cassazione solo se riguardino violazioni di legge o gravi vizi di motivazione, non quando siano mera rivalutazione delle prove.
art. 533 cod. proc. pen.
Citato a supporto della critica probatoria; dalla decisione emerge che la Corte d'appello aveva fornito adeguata disamina delle risultanze, rendendo improponibile in Cassazione una riedizione delle stesse censure.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla presunta eccessività della pena; la Corte ha ritenuto che la mera doglianza sulla quantificazione non superi il divieto di rimeditazione del merito senza mostrare un vizio di diritto o manifesta illogicità.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiama l'obbligo di esporre le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta in ricorso per cassazione; la Corte ha giudicato il ricorso carente di tale esposizione specifica, limitandosi a riprodurre le doglianze d'appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'inammissibilità e le relative conseguenze sanzionatorie.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a ripetere le stesse censure già formulate in appello senza una critica specifica e diretta alla motivazione della corte territoriale.
- Le questioni di fatto e la valutazione della prova sono in linea di principio insindacabili in Cassazione quando la corte di merito abbia fornito motivazione congrua e adeguata; la cassazione deve essere incentrata su questioni di diritto o su vizi motivazionali manifesti.
- Per essere ammissibile, il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti dell'art. 581 c.p.p.: indicare chiaramente le ragioni di fatto e di diritto e mostrare in che modo la sentenza impugnata abbia violato la legge o presenti vizi esegetici rilevanti.
- La doglianza sulla tempestività della querela o sulla adeguatezza delle prove richiede che il ricorrente dimostri concretamente un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione della corte d'appello, non la semplice discrepanza valutativa.
- In caso di inammissibilità per mera ripetizione di motivi, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una sanzione alla cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella determinazione del ricorso.
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