Cassazione Penale, Ordinanza n. 17911/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17/04/2025. Dal testo emerge che il gravame contestava il giudizio di responsabilità già espresso nei gradi di merito, ma la Corte di cassazione lo ritiene generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla decisione impugnata. In particolare, viene richiamata l'insussistenza, nel caso concreto, della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., che era stata già esclusa dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta corretta.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo generico e ripetitivo, non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, rilevando anche l'assenza di una condizione che escluda la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Norme richiamate
art. 393-bis c.p.
La causa di giustificazione viene richiamata solo per affermarne l'insussistenza nel caso concreto, in quanto già esclusa in modo corretto dalla Corte territoriale.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già dedotte e già disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione dell'operatività di una causa di giustificazione deve essere sorretta da censure specifiche e non meramente assertive; se la Corte territoriale ha motivatamente escluso la scriminante, il ricorso che non ne incrini la ratio è inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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