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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17292/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un estratto di ruolo dell'11 marzo 2016 riferito a numerosi crediti risultanti da cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la decisione era stata confermata dalla CTR del Lazio. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi, tutti riconducibili alla possibilità di impugnare l'estratto di ruolo. Il Comune ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, sostenendo l'inapplicabilità della sospensione feriale per asserita qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; inoltre il ricorrente, con memoria, ha chiesto in via subordinata la compensazione delle spese per sopravvenuta modifica normativa. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di tardività, osservando che la CTR non aveva qualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma aveva deciso nel merito ritenendo notificati gli atti presupposti. Nel merito, ha ritenuto che i motivi fossero comunque inammissibili per difetto di interesse ad agire all'impugnazione dell'estratto di ruolo, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti, oltre a ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    La disposizione, introdotta dal d.l. n. 146 del 2021 conv. in l. n. 215 del 2021, seleziona i casi in cui l'invalida notificazione della cartella fa sorgere di per sé l'interesse ad agire; incide sulla pronuncia e si applica ai processi pendenti, ma richiede che lo specifico interesse sia dimostrato nei modi e nei tempi processualmente previsti.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    È la norma che ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante ai fini dell'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • l. n. 215 del 2021

    Norma di conversione del d.l. n. 146 del 2021, richiamata per la modifica dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione è richiamato come mezzo per il deposito di documentazione utile a dimostrare l'interesse ad agire.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa secondo la proposta di definizione anticipata; ciò rileva anche ai fini della liquidazione delle conseguenze economiche.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste per la lite in relazione alla conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata, liquidando somme in favore delle controparti e della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per effetto della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato solo per escludere la qualificazione dell'azione operata dal giudice di merito e, quindi, per respingere l'eccezione di tardività fondata sulla mancata applicazione della sospensione feriale.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Fondamento della condanna al pagamento di una somma in favore di ciascun controricorrente.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Fondamento della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il ricorrente dimostra uno specifico interesse ad agire, secondo i casi tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
  • L'interesse ad agire ha natura dinamica e può essere inciso da una norma sopravvenuta fino al momento della decisione; nei giudizi pendenti deve essere provato nei modi processualmente consentiti, anche in cassazione.
  • La sopravvenuta disciplina sull'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti e può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione se manca la dimostrazione dell'interesse concreto.
  • L'eccezione di tardività del ricorso per cassazione va valutata sulla base della qualificazione effettiva data dal giudice di merito: se la decisione non è stata resa come opposizione ex art. 615 c.p.c., non può escludersi la sospensione feriale solo per presunzione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile in coerenza con una proposta di definizione anticipata, possono applicarsi le conseguenze economiche aggravate previste dall'art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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