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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24600/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su unico motivo (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.): si denunciava la mancanza e la contraddittorietà della motivazione. Profili di censura: 1) inutilizzabilità degli screenshot della chat Messenger (sostenendo che la diffusione fosse avvenuta senza autorizzazione e quindi le conversazioni non potevano essere attribuite alla Muccini); 2) le espressioni sarebbero non denigratorie e rientranti nell'esercizio del diritto di critica; 3) mancata motivazione circa il dolo, atteso che la ricorrente aveva richiesto riservatezza nelle comunicazioni, segno di assenza di volontà di diffusione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo profilo è aspecifico e manifestamente infondato perché l'eventuale inutilizzabilità degli screenshot non è stata collegata all'incidenza che la loro espunzione avrebbe avuto sulla 'prova di resistenza' (ossia sul mantenimento del convincimento probatorio con le residue prove). Inoltre la Corte ha ritenuto gli screenshot e le fotografie dello schermo pienamente utilizzabili come documento; la registrazione/estrazione da chat compiuta da uno dei partecipanti non costituisce intercettazione ai sensi degli artt. 266 e ss. c.p.p. e pertanto è acquisibile (art. 234 c.p.p.). L'attribuzione delle frasi alla Muccini risultava comunque sostenuta da dichiarazioni testimoniali (Casola, Baronio), da una nota della stessa Muccini e dalla confessione di coimputata. I profili relativi alla carica diffamatoria delle frasi e al dolo sono stati ritenuti generici: la Cassazione non può riesaminare il merito né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Criterio di impugnazione per vizio di motivazione: il ricorso per cassazione deve specificare e dimostrare la mancanza o contraddittorietà della motivazione; motivi vaghi o non collegati alle risultanze non sono ammissibili

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regole sulla forma del ricorso per cassazione: obbligo di enunciazione sintetica dei motivi; il difetto di specificità può determinare l'inammissibilità

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'acquisizione e dell'utilizzabilità dei documenti e della prova documentale: la fotografia dello schermo che raffigura messaggi/chat è utilizzabile come documento probatorio

  • art. 266 e ss. cod. proc. pen. (nozione di intercettazione)

    Le intercettazioni sono captazioni occulte effettuate da soggetti estranei; la registrazione o lo screenshot compiuti da un partecipante alla comunicazione non rientrano nella nozione di intercettazione regolata dagli artt. 266 e ss. e pertanto non sono automaticamente vietati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in cassazione penale, l'eventuale ammenda da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Screenshot o fotografie dello schermo che riproducono messaggi di chat scambiate su piattaforme social sono, in linea generale, utilizzabili come documenti probatori se realizzati da un partecipante alla conversazione: non costituiscono intercettazione ai sensi degli artt. 266 e ss. c.p.p.
  • Chi impugna in cassazione l'utilizzabilità di una prova acquisita deve spiegare specificamente quale sarebbe l'effetto della sua esclusione sulle risultanze complessive (prova di resistenza); l'assenza di tale collegamento rende il motivo aspecifico e inammissibile
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione dei fatti o delle circostanze probatorie: censure generiche sulla valutazione della prova o sulla diversa interpretazione delle frasi sono normalmente inammissibili
  • La richiesta di riservatezza da parte dell'autore di una comunicazione non esclude automaticamente il dolo eventuale o la responsabilità per diffusione diffamatoria, e può essere interpretata anche come indizio della consapevolezza della natura lesiva delle espressioni
  • Quando l'attribuzione di frasi o contenuti a un imputato è supportata da più elementi (screenshot, testimonianze, note dell'interessato, confessioni di terzi), l'attacco all'utilizzabilità di un solo elemento documentale difficilmente è risolutivo

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