Cassazione Civile, Ordinanza n. 22986/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a cartelle per diversi crediti tributari. Il contribuente sosteneva di poter opporre in compensazione propri crediti tributari verso l'amministrazione e, con successiva memoria, deduceva anche l'inesistenza della notifica degli atti presupposti e dell'atto impugnato, assumendo la violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, perché la consegna all'ufficio postale sarebbe avvenuta da soggetto non abilitato. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 per l'asserita erronea declaratoria di inammissibilità delle eccezioni formulate con memoria in primo grado e riproposte in appello; (2) violazione dell'art. 31 d.l. n. 78 del 2010 per l'asserita compensabilità tra debiti e crediti tributari; (3) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 per l'inesistenza della notifica degli atti, perché consegnati alla posta da soggetto non abilitato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non esaminabile/ non adeguatamente articolato in ricorso per difetto di autosufficienza, evidenziando comunque che la doglianza sulla rilevabilità d'ufficio dell'inesistenza della notifica non superava il rilievo della mancata specifica censura della decisione di inammissibilità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, condividendo la motivazione del giudice di merito sulla diversità delle posizioni creditorie e sulla mancanza del rispetto delle procedure legali, oltre al previo rigetto del rimborso richiesto dal contribuente. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, perché in contrasto con l'orientamento consolidato della Corte in tema di notifica ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 cod. proc. civ.
richiamato per la difesa personale del ricorrente in cassazione
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
invocato per contestare la declaratoria di inammissibilità delle eccezioni nuove formulate con memoria nel processo tributario
art. 31 d.l. n. 78 del 2010
richiamato dal ricorrente per sostenere la compensabilità tra debiti e crediti tributari, esclusa dalla Corte in base alla diversità delle posizioni creditorie e al mancato rispetto delle procedure di legge
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per contestare la validità/inesistenza della notifica delle cartelle e degli atti presupposti; la Corte ha ritenuto infondata la censura, in coerenza con l'orientamento consolidato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura che investe l'ammissibilità o la riproposizione di eccezioni deve essere formulata in modo specifico e autosufficiente, indicando in ricorso gli atti processuali rilevanti e le ragioni della doglianza; in difetto, il motivo non è utilmente scrutinabile.
- La compensazione tra crediti e debiti tributari non è configurabile in via automatica, ma richiede il rispetto delle procedure previste dall'ordinamento e non può essere invocata quando le posizioni creditorie sono eterogenee o quando il credito vantato dal contribuente sia già stato oggetto di rigetto nella procedura di rimborso.
- La contestazione della notifica di cartelle o atti esattoriali deve misurarsi con l'orientamento consolidato sulla validità delle notificazioni ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973; la mera allegazione che la consegna al servizio postale sia avvenuta da soggetto non abilitato non è di per sé sufficiente a superare tale orientamento, se non sorretta da argomentazione giuridica idonea.
- Quando il ricorso per cassazione è integralmente rigettato, la parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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