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Sentenza

Sentenza n. 677/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento - del provvedimento, emesso dal Segretario del Comune di Ischia in data 16.9.2025, prot. 52380/2025; - di ogni altro atto preordinato, premesso, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il provvedimento del 5.8.2025 prot. 44715.

Giustizia amministrativa202505692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del Segretario comunale del 16 settembre 2025, ritenuta meramente confermativa del provvedimento del 5 agosto 2025 di accoglimento dell'istanza di accesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rifiuto del Segretario comunale di revocare in autotutela il provvedimento del 5 agosto 2025, con cui era stata accolta l'istanza di accesso presentata da proprietari confinanti, avente ad oggetto documentazione edilizia relativa a immobili vicini e, in particolare, documentazione successiva al 2017. L'istanza era stata formulata sia ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 sia come accesso civico generalizzato e accesso ambientale. La ricorrente ha dedotto: la violazione dell'art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, per mancata acquisizione del parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali; l'erronea valutazione della richiesta secondo la disciplina dell'accesso documentale anziché secondo quella dell'accesso civico generalizzato; l'illegittimo riesame in autotutela del precedente diniego del 24 giugno 2025, già impugnato davanti al TAR, anziché la sola verifica dei presupposti dell'accesso civico generalizzato; nonché l'assenza dei presupposti per l'accesso, ritenuto espressione di un interesse egoistico e mascherato. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito, tra l'altro, la tardività del ricorso, l'inammissibilità dell'impugnazione della nota del 16 settembre 2025 in quanto meramente confermativa e l'improcedibilità per intervenuta ostensione dei documenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto tardiva l'impugnazione del provvedimento del 5 agosto 2025, che aveva accolto in sede di riesame la richiesta di accesso. La ricorrente ne aveva avuto piena conoscenza almeno il 21 agosto 2025, quando aveva presentato opposizione al rilascio dei documenti e chiesto la revoca in autotutela; avrebbe quindi dovuto impugnare tale provvedimento entro il 30 settembre 2025. La nota del 16 settembre 2025 non aveva autonoma natura provvedimentale, ma era meramente confermativa della decisione del 5 agosto e non riapriva il termine d'impugnazione. Il TAR ha comunque esaminato le censure nel merito, ritenendole infondate: l'istanza era stata proposta in primo luogo ai sensi della l. 241/1990; il parere del Garante non costituisce presupposto dell'accesso documentale e, nell'accesso civico generalizzato, è richiesto solo quando il diniego o il differimento siano fondati su specifiche esigenze di protezione dei dati personali, non dedotte dal Comune; infine, alla luce della formulazione dell'istanza, delle successive precisazioni e della posizione di confinanti dei richiedenti, l'Amministrazione aveva legittimamente riconosciuto un interesse concreto, attuale e oggettivamente supportato all'accesso della documentazione edilizia successiva al 2017. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori in favore del Comune e in euro 1.000,00 oltre accessori in favore dei controinteressati.

Norme richiamate

  • artt. 22-25 l. 241/1990

    La domanda di accesso, proposta in primo luogo ai sensi dell'accesso documentale, deve essere valutata in relazione all'interesse diretto, concreto e attuale allegato dall'istante e alla specifica documentazione richiesta.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    L'accesso civico generalizzato può concorrere con l'accesso documentale, ma la qualificazione della richiesta deve tenere conto del suo contenuto complessivo e delle finalità concretamente rappresentate.

  • art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013

    Il parere del Garante per la protezione dei dati personali non è presupposto generale dell'accesso civico generalizzato; rileva quando il diniego o il differimento siano motivati da specifiche ragioni di protezione dei dati personali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La sentenza dispone l'oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità delle parti interessate.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali connessa all'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il provvedimento adottato in sede di riesame che accoglie un'istanza di accesso deve essere impugnato entro il termine decadenziale decorrente dalla sua piena conoscenza; una successiva nota con cui l'Amministrazione respinge la richiesta di revoca in autotutela, senza introdurre una nuova valutazione provvedimentale, ha natura meramente confermativa e non riapre il termine d'impugnazione.
  • Il parere del Garante per la protezione dei dati personali previsto dall'art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013 non costituisce un presupposto generalizzato per l'accoglimento dell'accesso civico generalizzato, ma è necessario quando il diniego o il differimento dell'ostensione siano motivati da specifiche ragioni di protezione dei dati personali.
  • Quando un'istanza richiama sia l'accesso documentale sia l'accesso civico generalizzato, l'Amministrazione deve valutarne il contenuto complessivo e può riconoscere l'accesso documentale se risultano allegati un interesse diretto, concreto e attuale e una documentazione individuata o individuabile.
  • La posizione di proprietario confinante e l'attualità della verifica di opere edilizie recenti possono integrare un interesse concreto, attuale e oggettivamente supportato all'accesso alla documentazione edilizia relativa all'immobile vicino.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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