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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04325/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da due verbali di accertamento elevati mediante autovelox per violazione del limite di velocità. Il destinatario dei verbali li ha opposti dinanzi al giudice di pace, ma l’opposizione è stata rigettata e il rigetto è stato confermato in appello. In Cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, articolato in cinque profili: (1) il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito fede privilegiata al verbale nella parte relativa alla preventiva segnalazione dell’autovelox, pur trattandosi di circostanze non direttamente percepite dal verbalizzante perché l’accertamento era successivo alla rilevazione automatica; (2) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere irrilevante ai fini della validità della sanzione la violazione dell’art. 61 della legge n. 120/2010, sostenendo che il noleggio dell’apparecchiatura prevedeva un canone variabile e che la delibera era stata annullata dall’ANAC; (3) il Tribunale avrebbe erroneamente considerato inammissibile la censura sul posizionamento/visibilità dell’autovelox e avrebbe attribuito fede privilegiata al verbale anche sul punto della segnalazione; (4) sarebbe stata erroneamente dichiarata inammissibile, per tardività, la doglianza sulla non conformità dell’installazione alle prescrizioni dell’autorizzazione provinciale, benché la questione fosse stata sollevata alla prima udienza; (5) non sarebbe sufficiente, né assistita da fede privilegiata, la mera menzione a verbale dell’esistenza del certificato di taratura dell’apparecchio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i profili 1, 3 e 5, affermando che il verbale di accertamento, in materia di sanzioni per eccesso di velocità rilevato con autovelox, ha natura di atto pubblico quanto alle attestazioni di fatti direttamente percepiti dagli accertatori, inclusa la preventiva segnalazione dell’apparecchio e l’indicazione dell’esistenza del certificato di taratura, contestabili solo con querela di falso. Ha ritenuto infondato anche il profilo 2, richiamando il principio per cui l’eventuale vizio del contratto di noleggio delle apparecchiature non incide sulla legittimità della sanzione, perché tale contratto non fa parte della sequenza procedimentale che conduce all’accertamento dell’illecito né condiziona l’esercizio del potere sanzionatorio rimesso all’amministrazione. Quanto al profilo 4, la Corte ha escluso la tardività della censura affermando che, nelle opposizioni ai verbali di violazione del codice della strada soggette al rito del lavoro, tutte le ragioni di nullità o annullamento devono essere dedotte nel ricorso introduttivo e non possono essere integrate alla prima udienza. Nonostante questa correzione del ragionamento del Tribunale, la censura non è stata ritenuta decisiva, sicché il ricorso è stato comunque respinto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario del Comune, e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 8, cod. strada

    è la norma violata in base ai verbali di accertamento per eccesso di velocità

  • art. 61 della l. 29 luglio 2010, n. 120

    il ricorrente lo invocava per sostenere l’illegittimità del canone di noleggio dell’autovelox; la Corte ha ritenuto che il suo eventuale mancato rispetto non incida sulla validità della sanzione

  • art. 7, comma 2, d.lgs. n. 150/2011

    le opposizioni ai verbali del codice della strada sono regolate dal rito del lavoro

  • art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992

    individua il rimedio oppositivo contro il verbale di accertamento

  • art. 320 c.p.c.

    nel giudizio di opposizione al verbale non consente l’integrazione dei motivi alla prima udienza, perché deroga il rito del lavoro

  • art. 416 c.p.c.

    nel rito del lavoro impone che le difese siano compiutamente articolate sin dagli atti introduttivi

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 2700 c.c.

    la Corte ne fa applicazione per la fede privilegiata del verbale di accertamento, limitatamente ai fatti attestati come direttamente percepiti

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    prevede l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione totalmente infondata, inammissibile o improcedibile

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a verbale per violazione dei limiti di velocità accertata con autovelox, il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che l’agente attesta come direttamente percepiti e privi di apprezzamento discrezionale, inclusa la preventiva segnalazione dell’apparecchio e l’esistenza del certificato di taratura richiamato nel verbale stesso.
  • L’eventuale invalidità o irregolarità del contratto con cui l’amministrazione si approvvigiona dell’apparecchiatura di controllo del traffico non incide, di regola, sulla legittimità della sanzione amministrativa irrogata all’utente, perché quel rapporto negoziale è estraneo alla sequenza procedimentale dell’accertamento dell’infrazione.
  • Nelle opposizioni a verbali del codice della strada soggette al rito del lavoro, tutte le ragioni di nullità o annullamento devono essere dedotte nel ricorso introduttivo; non è consentito integrare nuovi motivi alla prima udienza, perché il sistema impone una piena e preventiva delimitazione del thema decidendum e del thema probandum.
  • La contestazione del contenuto di un atto pubblico quanto ai fatti attestati come direttamente percepiti non può essere veicolata con la sola critica della motivazione o con contestazioni meramente assertive, ma richiede lo strumento della querela di falso.
  • In caso di rigetto totale dell’impugnazione, la parte ricorrente è tenuta alle spese e può essere gravata anche del contributo unificato დამატato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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