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Sentenza

Sentenza n. 2153/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione cautelare, del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento prot. n. 0030420-P del 2 gennaio 2026 trasmesso a Iliad con provvedimento del SUAP del Comune di Cellole prot. n. CE/CE-SUPRO/0000143 del 2 gennaio 2026 ) e successivamente trasmesso dal Comune con PEC del 7 gennaio 2026; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti. NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’art. 146, comma 8, D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 17-bis della Legge n. 241/1990, nell’ambito dell’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da Iliad in data 23 ottobre 2024, e istruita dalla Commissione Locale per il Paesaggio con parere favorevole del 18 febbraio e 23 ottobre 2025, per la realizzazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Cellole, in Località Baia Felice, Viale Sardegna, snc, (iscritto catastalmente al Foglio197, Part. 5676).

Giustizia amministrativa202601420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo della Soprintendenza, adottato oltre il termine di 45 giorni previsto per il parere paesaggistico e trasmesso dal SUAP del Comune di Cellole

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza relativo alla realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile nel Comune di Cellole, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e domandando altresì l’accertamento del silenzio-assenso formatosi ai sensi dell’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004 e dell’art. 17-bis l. 241/1990. La Commissione Locale per il Paesaggio aveva trasmesso alla Soprintendenza la documentazione e una proposta favorevole il 18 febbraio 2025; dopo una richiesta di integrazione del 30 maggio 2025, aveva nuovamente espresso parere favorevole e trasmesso la documentazione integrativa il 23 ottobre 2025. La Soprintendenza aveva quindi adottato il parere di inammissibilità il 2 gennaio 2026, 71 giorni dopo la ricezione della nuova trasmissione. Nel corso dell’udienza il Collegio ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso, poiché il parere, essendo tardivo, avrebbe perso il carattere vincolante. Le parti hanno discusso e controdedotto sul punto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Ha ritenuto che il termine di 45 giorni previsto dall’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004 non privi la Soprintendenza del potere di esprimere tardivamente il proprio parere, ma comporti la perdita del suo carattere vincolante. Il Comune procedente non è quindi tenuto a conformarsi al parere tardivo: deve adottare autonomamente la determinazione conclusiva, potendo aderire alle valutazioni della Soprintendenza solo motivando specificamente le ragioni della decisione, oppure discostarsene con adeguata motivazione. Poiché il parere tardivo non produce un arresto procedimentale e non è definitivo né autonomamente impugnabile, la ricorrente non aveva interesse attuale a impugnarlo. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità fattuali della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 7, d.lgs. 42/2004

    Disciplina la trasmissione alla Soprintendenza della documentazione relativa all’autorizzazione paesaggistica da parte dell’amministrazione competente, nel caso concreto effettuata il 18 febbraio 2025 e nuovamente il 23 ottobre 2025 dopo l’integrazione documentale.

  • art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004

    Il termine di 45 giorni per il parere della Soprintendenza, una volta decorso, non elimina il potere di esprimere il parere, ma ne determina la perdita del carattere vincolante; il parere tardivo deve essere autonomamente valutato e motivatamente recepito o disatteso dall’amministrazione procedente.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento dell’accertamento del silenzio-assenso; la sentenza decide tuttavia il ricorso sul preliminare difetto di interesse derivante dalla non immediata impugnabilità del parere tardivo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previa interlocuzione delle parti sulla questione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il decorso del termine di 45 giorni previsto dall’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004 non priva la Soprintendenza del potere di esprimere successivamente il parere paesaggistico, ma ne fa venir meno il carattere vincolante.
  • Il parere paesaggistico tardivo della Soprintendenza deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione procedente, che può aderirvi o discostarsene, ma deve esplicitare le ragioni della determinazione conclusiva.
  • Il parere paesaggistico tardivo e non vincolante non costituisce un arresto procedimentale né un atto definitivo autonomamente e immediatamente impugnabile; l’interesse all’impugnazione sorge, in linea generale, rispetto alla determinazione conclusiva dell’amministrazione procedente.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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