Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/06/2017 n. 3330 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Cartella di pagamento - Irregolarità nella dichiarazione - Controlli automatici - Avviso bonario - Non necessita

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la necessità o meno di inviare preventivamente al contribuente la comunicazione dell'esito del controllo automatizzato previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 prima dell'emissione della cartella di pagamento. In particolare, si distingue tra un controllo meramente liquidatorio, che si limita a calcolare o riscontrare automaticamente le imposte sulla base dei dati dichiarati, e un controllo dal quale emergano errori o irregolarità imputabili al contribuente.

La decisione

È stato affermato che, quando la riscossione deriva da un controllo meramente liquidatorio e non emergono errori o irregolarità, l'emissione della cartella di pagamento non richiede la preventiva comunicazione dell'esito del controllo né l'invio dell'avviso bonario. La comunicazione preventiva è invece obbligatoria quando il controllo rileva irregolarità nella dichiarazione, ai fini della liquidazione di imposte, contributi, premi o rimborsi. L'esito indicato è conforme all'orientamento di Cass. n. 13343/2013.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    La norma disciplina i controlli automatizzati delle dichiarazioni e la liquidazione delle imposte. La preventiva comunicazione dell'esito non è necessaria per una mera attività di liquidazione priva di errori o irregolarità; diventa invece necessaria quando il controllo evidenzia irregolarità.

  • Cassazione n. 13343/2013

    La pronuncia è richiamata come conforme al principio secondo cui l'avviso bonario non costituisce un adempimento obbligatorio prima di ogni cartella derivante da controllo automatizzato, ma è richiesto quando il controllo evidenzia irregolarità.

Massime di principio

  • La preventiva comunicazione dell'esito del controllo automatizzato non è sempre necessaria: occorre distinguere tra semplice liquidazione dei dati dichiarati e contestazione di irregolarità.
  • Se l'amministrazione si limita a calcolare quanto già risulta dalla dichiarazione, la cartella può essere emessa senza previo avviso bonario.
  • Se invece il controllo rileva errori, omissioni o altre irregolarità nella dichiarazione, il contribuente deve essere previamente informato dell'esito del controllo.
  • L'omessa comunicazione preventiva può assumere rilievo soprattutto quando impedisce al contribuente di conoscere e correggere le irregolarità contestate; non comporta automaticamente l'illegittimità di ogni cartella emessa dopo un controllo automatizzato.
  • Per valutare la legittimità della cartella è quindi necessario verificare la natura concreta del controllo, il contenuto della dichiarazione e se l'importo richiesto derivi da una mera liquidazione oppure da una vera contestazione di irregolarità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.