Cassazione Penale, Sentenza n. 29728/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
La vicenda riguarda la revoca dell'affidamento in prova in modalità terapeutica presso una comunità, disposta dal Tribunale di sorveglianza dopo una sospensione provvisoria adottata dal Magistrato di sorveglianza. Il beneficiario della misura aveva tenuto, secondo l'ordinanza, una serie di comportamenti trasgressivi durante il percorso comunitario: una recente aggressione fisica a un altro ospite, un'aggressione verbale a un operatore, un allontanamento non autorizzato dalla struttura con manifestazione della volontà di tornare in carcere, oltre a minacce e sputi nei confronti di altro ospite. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento impugnato si limitasse a riprodurre le ragioni della sospensione senza una reale valutazione concreta della condotta e della condizione dell'affidato; ha inoltre contestato che la revoca fosse stata pronunciata sulla base di violazioni segnalate in modo dubitativo dalla struttura, senza verificare la sopravvenuta inidoneità del programma terapeutico, anche alla luce di una precedente adesione del condannato al percorso negli otto mesi precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 47, comma 11, ord. pen., la revoca dell'affidamento in prova non discenda automaticamente dalla mera violazione di leggi o prescrizioni, ma richieda una valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza sulla concreta incompatibilità dei comportamenti con la prosecuzione della prova, sorretta da motivazione adeguata. Ha affermato che tale disciplina si applica anche all'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990, per il rinvio alla legge sull'ordinamento penitenziario. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva indicato in modo congruo e specifico la pluralità di condotte trasgressive e la conseguente sopravvenuta inidoneità del trattamento, oltre alla revoca dell'accoglienza da parte della comunità e all'impraticabilità di soluzioni alternative. Le censure del ricorrente miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47, comma 11, l. 26 luglio 1975, n. 354
la revoca dell'affidamento in prova è disposta quando il comportamento del beneficiario, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti concretamente incompatibile con la prosecuzione della prova; il giudice conserva un potere discrezionale di valutazione, purché motivato adeguatamente
art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
l'affidamento terapeutico rinvia, per quanto non diversamente previsto, alla disciplina dell'ordinamento penitenziario, sicché si applicano anche le regole sulla revoca della misura
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamo finale all'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non consegue in modo automatico alla mera violazione di prescrizioni o di norme penali, ma richiede un giudizio in concreto sulla incompatibilità della condotta con la prosecuzione del programma trattamentale.
- Nel valutare la revoca di una misura alternativa, il tribunale di sorveglianza esercita un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
- L'affidamento terapeutico è soggetto, salvo diversa disciplina speciale, alle regole dell'ordinamento penitenziario, ivi compresa la disciplina sulla revoca dell'affidamento in prova.
- Quando il giudice di merito indica in modo specifico e non contraddittorio le condotte trasgressive e spiega perché esse rendono impraticabile la prosecuzione del percorso, il ricorso che sollecita una diversa lettura del materiale fattuale è inammissibile nel giudizio di legittimità sostanziale, pur se formalmente proposto come violazione di legge o vizio motivazionale.
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