Cassazione Civile, Sentenza n. 21965/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, eredi di Antonio Cervone, impugnavano la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di assegnazione con promessa di futura vendita (stipulato dall'originario assegnatario Cervone con INA-CASA) per l'inadempimento derivante dalla sublocazione dell'alloggio a terzi senza autorizzazione. Gli eredi sostenevano inoltre che l'assegnatario aveva già pagato integralmente il prezzo e che, quindi, la proprietà sarebbe dovuta essere trasferita automaticamente (o comunque che non poteva più essere contestata la titolarità), nonché che una precedente sentenza (tribunale n.156/1994) avrebbe precluso successive contestazioni. Venivano anche dedotte censure sulla corretta applicazione della disciplina dell'edilizia residenziale pubblica e sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale di trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i principali motivi: (1) i ricorrenti non hanno specificato adeguatamente le norme e le ragioni di violazione richieste in cassazione; (2) la Corte ha confermato che la sublocazione non autorizzata determina la decadenza automatica dall'assegnazione ai sensi della normativa vigente e che lo I.A.C.P., subentrato nella titolarità degli immobili INA-CASA/GESCAL, era legittimato a proporre la domanda di risoluzione; (3) non è stata provata né sufficiente la tesi dell'acquisto automatico della proprietà per mero pagamento delle rate: secondo la giurisprudenza richiamata il trasferimento della proprietà richiede il perfezionamento dell'atto di trasferimento (contratto/atto formale) e l'attività negoziale dell'ente gestore; (4) la presunta circolare amministrativa non sanava la violazione del divieto normativo di sublocazione; (5) i ricorrenti non hanno riprodotto il testo della sentenza invocata come giudicato esterno, onere necessario in cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e le spese legali sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
Legge 43/1949
Disciplina iniziale delle assegnazioni INA-CASA; la Corte ricorda che l'assegnazione a riscatto richiede il perfezionamento contrattuale per il trasferimento della proprietà e che la disciplina integrativa si applica nei limiti indicati.
D.P.R. n. 1265 del 1956 (art. 27)
L'art. 27 prevede la decadenza dall'assegnazione in caso di cessione/sublocazione non autorizzata: la Corte interpreta tale disposizione come produrre un effetto estintivo 'legale' immediato al momento della violazione, indipendentemente dal successivo pagamento delle rate.
Legge 60/1963
Norme sul subentro delle nuove gestioni e sulle facoltà degli assegnatari; la Corte ricorda che gli alloggi non richiesti in proprietà furono trasferiti agli IACP e che gli Istituti acquisirono la titolarità dei rapporti attivi e passivi.
D.P.R. n. 1471 del 1963
Regolamento di attuazione della L. 60/1963: regola le procedure di domanda per il trasferimento in proprietà e conferma che il trasferimento richiede procedura e perfezionamento formale.
Legge 1148/1955
Richiamata come parte della disciplina storica integrativa delle norme INA-CASA; concorre al quadro normativo che legittima la decadenza per sublocazione illecita.
D.P.R. n. 1036 del 1972 (art. 14)
Norma sul subentro della gestione e trasferimento di beni dalla GESCAL agli IACP; la Corte ne trae il principio che l'IACP è subentrato nelle situazioni attive e passive riguardanti gli immobili.
Legge 513/1977
Richiamata in tema di poteri dell'ente e vincoli: la Corte richiama che l'atto di trasferimento formale è necessario per sottrarre l'immobile alla titolarità dell'ente e ai relativi poteri di tutela.
D.P.R. n. 1035 del 1972 (art. 11)
Richiamato in relazione ai poteri dell'ente gestore e all'impossibilità di cedere senza autorizzazione; conferma il regime cautelativo fino al trasferimento.
Legge 457/1978 (art. 58 e art. 52, comma 3)
Richiami sulle procedure amministrative di accettazione della domanda di trasferimento e sulla definitiva incostestabilità del diritto dell'assegnatario, senza però costituire di per sé il trasferimento automatico della proprietà.
Codice Civile (art. 2932)
Norma sul trasferimento mediante sentenza ex art. 2932 c.c. (esecuzione in forma specifica della vendita): la Corte ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale perché l'assegnazione era già estinta per effetto della violazione normativa anteriore.
Codice Civile (art. 1418)
Richiamato con riferimento alla nullità del contratto di sublocazione per violazione di norme imperative; la Corte condivide la nullità del contratto di sublocazione concluso in contrasto con il divieto.
Codice Civile (art. 1321)
Citato in relazione alla natura obbligatoria degli impegni contrattuali; evocato dai ricorrenti ma la Corte non ha ritenuto che il pagamento integrale producesse automaticamente il trasferimento di proprietà.
Codice di Procedura Civile (art. 360 e art. 366 c.p.c.)
Principi processuali: la Corte ha escluso che i motivi fossero sufficientemente specifici ai sensi degli artt. 360 e 366 c.p.c.; ha ricordato l'onere di specificità e di riproduzione del testo del giudicato esterno per poterlo invocare in cassazione.
Massime di principio
- La sublocazione non autorizzata di alloggi di edilizia residenziale pubblica costituisce violazione che determina la decadenza automatica dall'assegnazione: l'effetto estintivo si verifica al momento della violazione e può essere fatto valere dall'ente anche in sede giudiziaria.
- Il pagamento integrale delle rate o la presentazione della domanda di riscatto non determinano automaticamente il trasferimento della proprietà: è necessario il perfezionamento contrattuale formale (atto/contratto) e l'attività negoziale dell'ente per il trasferimento.
- Gli enti sostitutivi/gestori (IACP) subentrano nelle situazioni attive e passive delle gestioni precedenti (INA-CASA/GESCAL) e sono legittimati a far valere la risoluzione del rapporto per inadempimenti anteriori al trasferimento formale.
- Documenti amministrativi informali o circolari generiche non possono derogare a divieti normativi imperativi: l'autorizzazione alla sublocazione deve essere espressa, riferita al singolo rapporto e prodotta in forma certa.
- In caso di ricorso in Cassazione, l'onere di specificità è stringente: chi invoca un giudicato esterno deve riprodurne il testo e i motivi devono indicare norme e punto per punto dimostrare la contrastualità; altrimenti le censure sono inammissibili.
- Gli eredi non subentrano automaticamente nei diritti 'personalissimi' dell'assegnatario con patto di futura vendita; il subentro richiede il rispetto di requisiti previsti dalla normativa (es. convivenza, rapporti di parentela) e non avviene iure hereditatis di regola.
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