Sentenza n. 1286/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’annullamento del decreto di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, emesso dalla Questura di Caserta in data 23 Maggio 2025 con protocollo n. 79.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottata dal Questore di Caserta per ritenuta pericolosità sociale derivante da precedenti penali
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deducendo l’errata interpretazione dell’art. 4-bis della legge n. 354/1975, per l’assenza di un’efficacia automaticamente ostativa dei reati contestati; la violazione dell’art. 9, commi 4, 7, 10 e 11, del d.lgs. n. 286/1998, per l’insussistenza o comunque l’insufficiente motivazione del giudizio di pericolosità sociale, avuto riguardo alla lieve entità dei fatti, alla durata ultradecennale del soggiorno in Italia, all’inserimento sociale e lavorativo e ai legami familiari con il coniuge e due figli minori; nonché la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale. L’Amministrazione aveva fondato la revoca sulla pluralità di procedimenti penali definiti con condanne, incluso un fatto recente e successivo al rilascio del titolo, senza consentire un effettivo contraddittorio e senza valutare autonomamente la natura e la concreta gravità delle condotte, l’inserimento del ricorrente e la situazione familiare. Il ricorrente aveva potuto allegare tali elementi soltanto nel giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca nei sensi e nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto fondate le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative e all’insufficienza del giudizio di pericolosità sociale, assorbendo le ulteriori doglianze. La Questura non poteva limitarsi a richiamare le sentenze di condanna, ma doveva svolgere una valutazione autonoma e concreta della natura e della gravità delle condotte, escludendo ogni automatismo derivante dai precedenti penali, e doveva bilanciare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con la durata del soggiorno, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, i legami con il Paese d’origine e l’interesse superiore dei figli minori. Tale ponderazione avrebbe richiesto la partecipazione dell’interessato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, tanto più perché gli elementi dedotti in giudizio avrebbero potuto incidere sull’esito del procedimento. Il giudice ha inoltre rilevato che l’Amministrazione, pur potendo ritenere giustificata la revoca del titolo di lungo periodo, aveva omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, così da evitare effetti espulsivi sproporzionati e pregiudizi per i figli minori. Le spese di lite sono state compensate; è stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore.
Norme richiamate
art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998
“il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”; il permesso è revocato quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio
La revoca del permesso di lungo periodo richiede un concreto giudizio di pericolosità sociale e non può fondarsi automaticamente sull’esistenza di condanne penali. Devono essere valutati anche durata del soggiorno, inserimento sociale, familiare e lavorativo e legami familiari.
art. 7 l. 241/1990
La revoca del permesso deve essere preceduta dalla partecipazione procedimentale dell’interessato, quando il contraddittorio può consentire l’acquisizione di elementi concretamente rilevanti per la decisione.
art. 9 e art. 29 d.lgs. 286/1998
Nella valutazione della posizione dello straniero devono essere considerati i legami familiari sul territorio nazionale, inclusi quelli con il coniuge e i figli minori.
art. 8 CEDU
Il giudizio sulla permanenza dello straniero deve considerare, in concreto, la natura e gravità del reato, la durata del soggiorno, il tempo trascorso dai fatti, la condotta successiva e la situazione familiare.
art. 4-bis l. 354/1975
La disposizione è stata invocata dal ricorrente con riferimento alla pretesa erronea qualificazione ostativa dei reati; la relativa censura è stata assorbita dal giudice.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Il compenso per il patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato applicando la riduzione ordinaria del 50%.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può derivare automaticamente dall’esistenza di precedenti o condanne penali, ma deve essere preceduta da un autonomo e concreto giudizio di pericolosità sociale.
- Nel giudizio di pericolosità relativo alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, l’Amministrazione deve valutare e motivare complessivamente la natura e la gravità delle condotte, la durata del soggiorno, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, i legami con il Paese d’origine e l’interesse superiore degli eventuali figli minori.
- Quando gli elementi personali e familiari dell’interessato possono concretamente incidere sulla decisione, la revoca del permesso deve essere preceduta da un effettivo contraddittorio procedimentale; la mancata partecipazione determina l’illegittimità dell’atto se ha impedito l’acquisizione di elementi rilevanti.
- Anche qualora sussistano i presupposti per revocare il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’Amministrazione deve valutare se ricorrano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, quando ciò sia necessario per evitare effetti espulsivi sproporzionati e pregiudizi per i legami familiari, in particolare per i figli minori.
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